Albo dei gestori della crisi di impresa: primo popolamento
di Francesca Dal PortoIl Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, di cui al D.Lgs. n. 14/2019, all’articolo 356 prevede l’istituzione, presso il Ministero della Giustizia, di un Albo nazionale dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico dell’autorità giudiziaria, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste dal “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”.
Tale articolo, entrato in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella G.U. del D.Lgs. 14/2019 (16.03.2019), così come previsto nell’articolo 389, comma 2, dello stesso decreto, ha trovato attuazione solo con il D.M. n. 75 del 03.03.2022, recante le disposizioni sul funzionamento dell’Albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure, di cui all’articolo 356.
Si ricorda che possono ottenere l’iscrizione nell’Albo coloro che siano in possesso, anzitutto, dei requisiti di cui al successivo articolo 358, comma 1, ovverosia:
“a) gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro;
b) gli studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse siano in possesso dei requisiti professionali di cui alla lettera a), e, in tal caso, all’atto dell’accettazione dell’incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;
c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale”.”
Come previsto dall’articolo 356, comma 2, in caso di studi professionali associati, tali requisiti devono essere in possesso di tutti i componenti dello studio. Nel caso di società tra professionisti, è sufficiente invece che i medesimi requisiti siano in possesso del legale rappresentante nonché dei soci persone fisiche che si intendano designare quali responsabili delle procedure.
Gli ulteriori requisiti necessari all’iscrizione sono individuati, dai commi 2 e 3 del medesimo articolo 356, nella formazione e nell’onorabilità.
In particolare, è richiesto di aver assolto gli obblighi formativi di cui all’articolo 4, comma 5, lett. b), c) e d), del decreto del Ministero della Giustizia n. 202/2014.
Per i professionisti iscritti agli ordini degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro, la durata dei corsi è ridotta a quaranta ore.
In fase di primo popolamento dell’Albo, il requisito della formazione iniziale può essere sostituito dalla comprovata esperienza dell’interessato, documentata attraverso la nomina, alla data di entrata in vigore dello stesso articolo 356 (16.03.2019), in almeno due procedure negli ultimi quattro anni immediatamente precedenti la stessa data, quale curatore fallimentare, commissario o liquidatore giudiziale.
Per il successivo mantenimento dell’iscrizione, sarà quindi necessaria l’acquisizione di una specifica formazionale biennale.
Per quanto riguarda i requisiti di onorabilità, si fa rinvio al comma 3 dell’articolo 356 dove sono dettagliatamente elencati.
L’Albo, così come previsto nel decreto attuativo del 03.03.2022, è tenuto con modalità informatiche ed è suddiviso in una parte pubblica ed in una parte riservata, accessibile solamente ai magistrati.
Nella prima sono inseriti i dati identificativi del soggetto iscritto, compreso l’indirizzo di posta elettronica certificata, la sezione dell’Albo nella quale è iscritto e l’eventuale ordine professionale di appartenenza.
Nella seconda, invece, sono contenute le eventuali comunicazioni relative ai provvedimenti adottati nei confronti degli iscritti per inadempienze ai doveri inerenti alle attività di gestione e di controllo nelle procedure previste dal Codice; le richieste di sospensione o cancellazione volontaria dall’Albo e i provvedimenti di sospensione o cancellazione adottati, anche d’ufficio, dal responsabile.
Ai fini dell’iscrizione, è richiesto altresì il pagamento di apposito contributo, fissato dall’articolo 8, comma 1 del D.M., in euro 150,00.
In attesa che siano rese disponibili le modalità di pagamento PagoPA, è possibile effettuare versamenti in favore della Tesoreria Provinciale di Roma, sull’IBAN IT42B0100003245348011241324, dimostrando l’avvenuto pagamento mediante produzione della relativa ricevuta di versamento.
Come comunicato dal Ministero della Giustizia nella nota del 4 gennaio 2023 e come riportato anche dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) nell’informativa n. 3/2023, i soggetti interessati all’iscrizione possono presentare la domanda a partire dal 5 gennaio 2023 fino al 31 marzo 2023, sul portale, raggiungibile tramite selezione di apposita scheda “Albo dei gestori della crisi di impresa” presente nell’area “Servizi” nella pagina https://pst.Giustizia.it/PST/it/services.page.
Si tratta in particolare di coloro che siano già in possesso dei requisiti di legge e che quindi siano in grado di allegare alla domanda:
- certificazione, o dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. 445/2000, attestante l’Albo professionale presso il quale è iscritto e la data di iscrizione;
- certificazione, o dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. 445/2000, di non avere riportato negli ultimi cinque anni sanzioni disciplinari più gravi di quella minima prevista dall’ordinamento professionale di appartenenza;
- certificazione dell’ordine di appartenenza, o dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. 445/2000, di essere in regola con i crediti formativi professionali di cui agli obblighi previsti dal programma di formazione del medesimo ordine;
- certificazione, o dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. 445/2000, di aver assolto agli obblighi di formazione di cui all’articolo 4, comma 5, lettere b), c) e d) del decreto del Ministro della Giustizia 24.09.2014, n. 202, e successive modificazioni, mediante frequenza dei corsi di formazione definiti dalle linee guida generali elaborate dalla Scuola superiore della magistratura oppure copia conforme degli atti giudiziari di nomina, di data anteriore alla data di entrata in vigore dell’articolo 356 (16.03.2019), quale curatore fallimentare, commissario o liquidatore giudiziale in almeno due procedure negli ultimi quattro anni anteriori alla data di entrata in vigore del citato articolo 356 (il periodo va dal 17.03.2015 al 16.03.2019);
- eventuale dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. 445/2000, attestante la sussistenza di altri fatti idonei a dimostrare il possesso dei requisiti di professionalità (il DAG potrà richiedere la trasmissione di eventuale documentazione comprovante i fatti dichiarati)
- l’attestazione del pagamento del contributo di cui all’articolo 357, comma 2, D.Lgs. 14/2019.
Al termine delle operazioni di primo popolamento dell’Albo, iniziate il 5 gennaio 2023, l’Albo sarà reso pubblico e accessibile a decorrere dal 1° aprile 2023.