20 Novembre 2013

Albo dei revisori provvisoriamente in essere la vecchia disciplina

di Andrea Pardini
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Trascorso un mese dall’annuncio del Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze Stefano Fassina, il 31 ottobre 2013 è stato varato il Decreto Legge che ha reintrodotto in via transitoria la vecchia disciplina per l’iscrizione all’Albo dei revisori legali.

A questo punto si può ritenere conclusa l’attesa per quei circa tremila commercialisti, abilitati dalla seconda sessione del 2012, a cui era stato negato l’accesso alla professione di revisore legale.

L’articolo 1, comma 19, del D.L. 31 ottobre 2013, n.126, dispone: “Al fine di consentire l’accesso all’esercizio dell’attività di revisione legale, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’art. 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, fermo restando al momento della presentazione dell’istanza il possesso dei requisiti previsti dall’art. 1, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 20 giungo 2012, n. 145, l’ammissione all’esame per l’iscrizione al Registro dei revisori ed i relativi esoneri restano disciplinati dagli art. 3, 4 e 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e dalle relative disposizioni attuative.

A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 39/2010 l’accesso alla professione di revisore legale era stata transitoriamente legiferata dalla vecchia disciplina (di nuovo in essere) fino all’entrata in vigore del D.M. 145/2012. Con quest’ultimo l’iscrizione al nuovo Albo è stata negata a coloro che non erano già revisori contabili o non si erano abilitati Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili nella sessione in corso al 13 settembre 2012.

Il disguido tecnico derivava dal fatto che, non essendo stati emanati i decreti attuativi di regolamentazione dell’esame di Stato da revisore legale, non era stato permesso l’accesso a questa professione a molti giovani professionisti, tanto da essere definito come un Albo “chiuso”.

Perciò, a seguito dell’introduzione del D.L. 126/13, allo stato attuale e fino a quando non verranno emessi i decreti in questione, hanno nuovamente diritto ad essere iscritti all’Albo dei Revisori Legali coloro che hanno superato l’esame d’abilitazione da Dottore Commercialista ed Esperto Contabile ed ovviamente hanno maturato i restanti requisiti previsti dal D.M. 145/2012 in materia di onorabilità, titolo di studio e compiuto tirocinio triennale.

A livello operativo, in un comunicato pubblicato sul portale del MEF, viene specificato che “le istruttorie in corso per le quali il Ministero non ha ancora emanato alcun provvedimento positivo o negativo saranno definite tenuto conto della nuova disposizione di legge mentre i procedimenti già chiusi con un provvedimento di diniego per carenza dell’esame di idoneità potranno essere valutati alla luce della citata disposizione previa istanza scritta”.

In merito al futuro accesso alla professione di revisore legale si può presumere che il regolamento attuativo dell’articolo 4 del D.Lgs. 39/2010 prevederà solamente un esonero parziale per i dottori commercialisti ed esperti contabili e non la tanta auspicata equipollenza da parte del CNDCEC e dalle associazioni di categoria.

Le posizioni contrarie all’equipollenza fondano le proprie ragioni in ordine alla:

  • necessità di recepire integralmente la legislazione europea in ambito di revisione;
  • non completa coincidenza tra le materie previste dalle due prove di idoneità;
  • differenza sia nel ruolo che nell’approccio che le due professioni avrebbero nei confronti del cliente.

Per concludere, prendendo in esame tutte le previsioni che possono essere fatte in merito alle future interpretazioni dei vari enti coinvolti, sembra che la questione di maggior rilevanza ruoti intorno alla terzietà richiesta al revisore legale che, a parere dell’INRL (Istituto Nazionale Revisori Legali), non si riscontrerebbe nella professione di commercialista in quanto “consulente di parte”.