Alcune considerazioni sulla legge delega di riforma del terzo settore
di Guido MartinelliLa stampa specializzata, in questi giorni di fine estate, ha dato notizia della ultimazione del primo dei decreti delegati previsti dalla L. 106/2016 recante “Delega al Governo per la riforma del terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale” e avente proprio come oggetto la disciplina del servizio civile. In attesa della pubblicazione del testo e della possibilità, quindi, di poter fare qualche considerazione più specifica, appaiono opportune, comunque, una serie di considerazioni ulteriori sull’impianto complessivo della legge delega.
Il primo aspetto che credo meriti rilevanza è quello che non appare più sufficiente la forma (ossia essere un ente senza scopo di lucro che per statuto persegua finalità di carattere extra economico) ma sarà necessario anche prevedere espressamente una attività che produca effetti in termine di interesse generale per la collettività. Ne deriva che rimane, al momento, irrisolto il problema se la vigente fattispecie fiscale degli enti non commerciali rimarrà in vita disciplinando i comportamenti fiscali di tutti gli enti senza scopo di lucro prescindendo da quelli che per la finalizzazione sociale della loro attività potranno rientrare “anche” nel terzo settore oppure se le associazioni, attualmente inquadrate come tali fiscalmente, perderanno il loro attuale regime fiscale se e ove non rientrassero tra quelle che, alla luce della nuova disposizione in esame, potranno far parte del terzo settore.
L’altra apparente contraddizione presente nella legge delega è data dalla necessità di conciliare l’affermato impegno dei volontari, come prestatori d’opera gratuita, con la volontà di sviluppare la dimensione imprenditoriale della impresa sociale, con conseguente apertura ad una – sia pur parziale – abrogazione del divieto di scopo di lucro.
L’altro aspetto di rilievo e di grandissimo interesse per il mondo del terzo settore è dato dalla prevista possibilità di nuovi percorsi per il riconoscimento della personalità giuridica.
Bisogna creare le condizioni che il terzo creditore dell’ente sia garantito rispetto a situazioni di dissesto dell’associazione e che comunque si consenta agli enti non profit di accedere al sistema della responsabilità limitata a costi accessibili.
Sotto questo profilo un’azione congiunta che preveda limitati patrimoni minimi, di ammontare analogo su tutto il territorio nazionale (per evitare le disparità oggi esistenti tra le istruttorie poste in essere dalle varie Regioni), unitamente a obblighi di rendicontazione e di pubblicizzazione delle stesse, potrebbe rispondere ad entrambe le esigenze.
Sotto questo profilo il riferimento più facile e comodo non potrebbe che essere quello del Registro delle imprese dove comunque già trovano posto le realtà del terzo settore costituite in forma societaria.
Si potrà infine prevedere che siano gli stessi notai, in sede di atto costitutivo, a certificare la sussistenza dei requisiti previsti per il riconoscimento della personalità giuridica ed operare “direttamente” la loro iscrizione al registro.
Una preoccupazione deriva anche dalla circostanza che nel comparto fiscale sono del tutto assenti i riferimenti alle disposizioni legislative sulle quali ci si propone di intervenire.
Ne deriverà una agevolazione generalizzata che prescinda dalla identificazione di quali siano i fruitori delle prestazioni dell’ente, come – in larga parte – avviene ora per il regime delle Onlius, o si manterrà la distinzione, oggi presente nella disciplina degli enti non commerciali su base associativa, per la quale l’attività svolta “internamente”, ossia in favore dei propri associati appare defiscalizzata mentre non lo diventa quella legata ad attività svolte sul libero mercato in favore di qualsiasi contraente?
L’altro problema sul quale andrà fatta chiarezza è dato dalla convivenza, nella partecipazione ai bandi pubblici per l’assegnazione di servizi sociali in convenzione, tra le cooperative e comunque le imprese sociali e le organizzazioni di volontariato; è chiaro che queste seconde, avendo minori se non assenti costi di personale si troverebbero avvantaggiate rispetto a chi, invece, deve giustamente rispettare i diritti dei lavoratori che utilizza.
Ci permettiamo, in conclusione, di ricordare la necessità di rivedere il meccanismo di autorizzazione (e conseguente disciplina fiscale) delle lotterie, tombole e pesche di beneficienza.
La “burocrazia” richiesta e la disciplina che impone una valorizzazione del monte premi (spesso materiale che viene donato dalle aziende) difficile, o addirittura, come previsto per i premi in natura erogati agli sportivi dilettanti, che possa prevedere un costo a carico di chi riceve il premio, deve essere assolutamente rivista.
Ci si augura che ci sia modo e tempo di discutere di tutto.
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7 Ottobre 2016 a 17:00
Buonasera, sono un collega Francesco Citraro presidente di una associazione senza personalità giuridica fino al 2014. Ho avuto lo sfratto di un contratto di affitto per l’associazione con la condanna a pagare tutti gli arretrati e spese legali con interessi della controparte, notificati a me in qualità di presidente dell’associazione. Mi chiedevo, sono costretto a pagare o farmi fare il pignoramento di beni miei? E’ giusto che vengano pignorati i miei beni personali o devono pignorare i beni dell’associazione?