Alcune note di prassi amministrativa sugli enti del terzo settore
di Guido MartinelliIl Ministero del Lavoro ha proseguito, in questo mese di maggio, ad emanare importanti note a chiarimento di vari aspetti di questa fase transitoria, che ormai si trascina da troppo tempo, della riforma del terzo settore.
Con la nota n. 3979 del 04.05.2020 ha risposto ad un quesito in materia di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale.
Trattasi di società costituita vigente il precedente D.Lgs. 155/2006, che, pertanto, non ha mai goduto di agevolazioni fiscali nel pregresso regime e pure oggi, vigente l’attuale disciplina di cui al D.Lgs. 112/2017, non ha potuto godere delle agevolazioni fiscali previste dagli articoli 16 e 18 della citata disposizione, in quanto, ai sensi del comma 9 di quest’ultimo articolo, l’efficacia è subordinata alla autorizzazione della Unione europea ad oggi non ancora pervenuta.
Volendo proseguire l’attività, abbandonando la qualifica di impresa sociale, viene chiesto al Ministero se dovrà comunque provvedere alla devoluzione del proprio patrimonio ai sensi di quanto previsto dall’articolo 12, comma 5, del decreto sull’impresa sociale.
Il Ministero ha confermato che, essendo l’impresa consapevole, sin dalla sua costituzione (norma simile era già presente nella disciplina antecedente), che in caso di perdita dello status di “sociale” avrebbe dovuto devolvere il proprio patrimonio, tale disposizione andrà rispettata essendo irrilevante la circostanza che nel suo periodo di vita l’impresa non abbia mai goduto di agevolazioni.
Pochi giorni dopo il Ministero è intervenuto in materia di cooperative sociali (nota n. 4073 del 08.05.2020) chiarendo, sempre a seguito di specifico quesito, che, in un caso di fusione per incorporazione tra due cooperative sociali (che si ricorda sono imprese sociali di diritto ai sensi dell’articolo 1, comma 4, D.Lgs. 112/2017), queste “devono ritenersi non assoggettate al regime autorizzatorio e conseguentemente agli obblighi di notifica previsti … dall’art. 12 del predetto decreto legislativo” conformemente a quanto indicato anche nella nota ministeriale n. 29103 del 31.01.2019.
La nota n. 4313 del 18.05.2020, invece, ha trattato il tema della trasformazione, in regime transitorio, di una organizzazione di volontariato in associazione di promozione sociale.
Il problema che si pone, anche in questo caso, oltre che di “possibilità”, in pendenza del regime transitorio, di passare, attraverso una cancellazione, da un registro all’ iscrizione nell’altro (essendo ancora vigente l’attuale disciplina dei distinti registri regionali) è relativo alla sussistenza o meno dell’obbligo della devoluzione del patrimonio.
Il ministero chiarisce che la possibilità deve “essere garantita agli enti senza comportare alcun tipo di penalizzazione riguardante il patrimonio residuo” almeno fino a quando l’associazione rimarrà all’interno del perimetro degli enti del terzo settore.
Ciò in quanto nel trasferimento tra una sezione all’altra del Runts o, come nel caso in esame, nel periodo transitorio da un registro all’altro l’appartenenza al terzo settore permane senza soluzione di continuità e non ha luogo alcuna fuoriuscita dai regimi agevolati.
Il documento di prassi chiarisce poi che, nel caso di specie, non sussiste una trasformazione in senso tecnico il quanto il soggetto rimane il medesimo “che modifica la propria qualificazione soggettiva ma non la propria natura associativa”.
L’unica perplessità, se mi è consentito, è legata al fatto che, come odv, le cariche degli amministratori sono a carattere volontario, requisito che non viene previsto, invece, per i componenti del direttivo delle aps.
Il medesimo giorno il Ministero ha emanato un’altra nota (n. 4313 del 18.05.2020) chiarendo alcuni dubbi sull’interpretazione degli articoli 82 e 101 del codice del terzo settore.
Si conferma, in analogia a quanto già l’Agenzia delle entrate aveva chiarito nel precedente regime (L. 266/1991), che spetti l’esenzione dalla imposta di registro sugli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato anche in questo periodo transitorio in cui non è ancora operativo il Runts mantenendo l’obbligo di comunicare all’ufficio locale della Agenzia delle entrate che ha provveduto alla registrazione dell’atto costitutivo l’avvenuta iscrizione al pertinente registro delle odv, “fatto salvo il recupero delle imposte non pagate con relativi interessi e sanzioni nel caso di mancato perfezionamento dell’iscrizione in parola”.
Un secondo tema affrontato nella nota attiene agli effetti, per una associazione di promozione sociale che sia anche Onlus, in sede di adeguamento statutario al fine di conformarlo alla previsione del codice del terzo settore, se questo comporti la immediata perdita della qualifica di Onlus e delle relative agevolazioni.
Il Ministero conferma che, ove l’associazione ottenga la trasmigrazione nel Runts dimostrandone di avere i requisiti previsti non dovrà provvedere ad alcuna devoluzione del patrimonio che scatterà, invece, nel caso in cui non risultassero integrati i presupposti per l’iscrizione al runts da parte della associazione.
Un piccolo cenno meritano ancora la nota n. 4344 del 19.05.2020 che conferma la scadenza del 31 ottobre per lo svolgimento delle attività correlate al contributo per l’anno finanziario 2017 mentre, per il 2020, resta confermato il periodo di 18 mesi per la redazione del rendiconto, e la nota n. 4477 del 22.05.2020 con la quale, a seguito di specifico quesito, il Ministero ha confermato che: “l’oggetto sociale anche a tutela degli obiettivi di conoscibilità degli enti del terzo settore ….. non può risultare indefinito. È quel che avviene in caso di una previsione statutaria che elenchi pedissequamente tutte o quasi le attività di cui all’articolo 5”.
Pertanto, confermando i contenuti della nota n. 3650 del 12.04.2019, si ribadisce che gli statuti degli ets non possano pedissequamente riprendere tutte le attività di interesse generale contemplate dal codice del terzo settore.