24 Novembre 2016

Alienazione azioni proprie: trattamento delle riserve

di Federica Furlani
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Come ormai noto, il D.Lgs. 139/2015 ha modificato il trattamento contabile riservato alle azioni proprie allineandolo alla migliore prassi internazionale, azioni proprie che, a decorrere dai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2016, non potranno più trovare collocazione nell’attivo dello stato patrimoniale ma andranno iscritte a diretta riduzione del patrimonio netto, tramite l’iscrizione di una specifica voce con segno negativo, introdotta alla voce A.X del patrimonio netto “Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio”.

La bozza del nuovo documento OIC 28 dedicato al patrimonio netto, nell’occuparsi del nuovo trattamento contabile riservato alle azioni proprie, specifica che, nel caso di loro successiva alienazione, l’eventuale differenza tra il valore contabile della riserva, in cui vanno rilevate le azioni proprie al costo d’acquisto, e il valore di realizzo delle azioni cedute, non transita per il conto economico ma va imputata ad incremento o decremento di un’altra voce del patrimonio netto, al pari di ciò che succede in caso di successivo annullamento delle azioni proprie.

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