Aliquota ACE da utilizzare in assenza del 31.12
di Alessandro BonuzziRispondendo all’interpello n. 954-124/2018, presentato ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lett. a), L. 212/2000, la Direzione Regionale della Lombardia affronta la questione relativa alla corretta aliquota ACE da utilizzare allorquando il periodo d’imposta, iniziato l’1.1, si chiuda prima del 31.12.
In particolare, nel caso analizzato, la società istante ha modificato nel corso del 2017 la durata del periodo d’imposta passando da un periodo d’imposta coincidente con l’anno solare a un periodo d’imposta 1.10 – 30.9. Sicché nel 2017 – anno di variazione – l’esercizio è iniziato l’1.1. e si è chiuso il 30.9.
Atteso che in tale periodo d’imposta non è ricompreso né il 31.12.2016 né il 31.12.2017, è sorto il dubbio se per esso deve trovare applicazione l’aliquota ACE del 4,75% oppure dell’1,6%. Si ricorda, infatti, che l’articolo 7 D.L. 50/2017 ha modificato, dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31.12.2016, l’articolo 1, comma 3, D.L. 201/2011 prevedendo che:
- per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2016, l’aliquota ACE è fissata al 4,75%;
- per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2017, l’aliquota ACE è fissata all’1,6%;
- dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2018, l’aliquota ACE è fissata all’1,5%.
Letteralmente l’attuale versione dell’articolo 1, comma 3, D.L. 201/2011 stabilisce che “Dall’ottavo periodo d’imposta l’aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è fissata all’1,5 per cento. In via transitoria, per il primo triennio di applicazione, l’aliquota è fissata al 3 per cento; per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2015, al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2017 l’aliquota è fissata, rispettivamente, al 4 per cento, al 4,5 per cento, al 4,75 per cento e all’1,6 per cento”.
Peraltro, nell’istanza la società interpellante fa notare che, avendo essa deciso in prima battuta di applicare l’aliquota dell’1,6%, il programma di controllo del modello Redditi 2017, proprio per effetto di tale scelta, segnala un errore bloccante che determina lo scarto della dichiarazione rendendo, quindi, impossibile l’invio del modello.
Attesi questi problemi informatici, la soluzione interpretativa prospettata dalla contribuente va nel senso di calcolare l’ACE del periodo d’imposta 1.1 – 30.9.2017 utilizzando l’aliquota del 4,75%.
Non è però di tale avviso la DRE Lombardia. A parere del Fisco, quando il periodo d’imposta di riferimento non comprende il 31.12, divenendo quindi impossibile individuare la corretta aliquota ACE da utilizzare in base al criterio ordinario, si deve far riferimento alla sequenza temporale dei periodi d’imposta così come prevista nell’articolo 1, comma 3, D.L. 201/2011. Nel caso affrontato diventa allora applicabile l’aliquota dell’1,6%, poiché trattasi della misura applicabile dal settimo periodo d’imposta nonché per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016.
Relativamente alla compilazione della dichiarazione, siccome il prospetto ACE del quadro RS del modello Redditi 2017 reca come dato non modificabile l’aliquota del 4,75%, dalla colonna 7 del rigo RS113 deve risultare un importo che moltiplicato per il 4,75% risulti pari all’ammontare dell’agevolazione effettivamente spettante, calcolato con l’aliquota dell’1,6%.
Pertanto, laddove l’incremento del patrimonio netto sia pari a 20.000, il patrimonio netto al 30.9 sia pari a 30.000 e, conseguentemente, l’ACE spettante risulti pari a 320 (20.000*1,6%), nella colonna 7 (e quindi nella colonna 1) del rigo RS113 deve essere indicato l’importo di 6.737 (320/4,75%).