Dal 1° gennaio 2014, il citato n. 38) della Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972è stato abrogato ad opera del D.L. n. 63/2013, che ha anche modificato il n. 121) della Tabella A, Parte III, sicché attualmente la somministrazione di alimenti e bevande tramite distributori automatici è soggetta a IVA con l’aliquota ridotta del 10% a prescindere dal luogo in cui i medesimi sono collocati.
Nonostante il passaggio dall’aliquota del 4% a quella del 10%, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 103/E/2016, ha ribadito che l’aliquota ridotta può essere legittimamente applicata solo nel caso in cui l’acquirente della capsula/cialda sia l’effettivo utilizzatore della stessa, in qualità di consumatore finale. Nel caso, invece, di passaggi intermedi delle capsule/cialde, l’aliquota applicabile, in relazione alle cessioni effettuate nei confronti di soggetti diversi dal consumatore finale, rimane quella propria del particolare prodotto ceduto.
L’Agenzia ha però ulteriormente precisato che, nel “caso particolare del datore di lavoro che acquista una partita di cialde per l’utilizzo proprio o dei collaboratori, si applica, invece, l’aliquota agevolata fermo restando l’indetraibilità sull’acquisto delle cialde in capo allo stesso”. Nello stesso documento di prassi, è stato anche chiarito il trattamento impositivo applicabile alla cessione di capsule/cialde, verso soggetti privati, successivamente alla consegna del distributore che eroga la bevanda. In tale ipotesi, l’aliquota del 10% è applicabile “solo quando la cessione di dette capsule o cialde viene effettuata nei confronti di clienti che utilizzano distributori a capsule o cialde concessi loro a noleggio o in comodato gratuito dalla stessa società-fornitrice: è necessario, cioè, che il contratto di comodato o noleggio e le fatture relative alla fornitura di capsule o cialde siano intestati alla stessa persona”.
Anche se l’Agenzia non l’ha specificato espressamente, è dato ritenere che la messa a disposizione delle cialde/capsule a favore dei dipendenti, collaboratori, clienti, ecc. non configuri un “passaggio intermedio”, idoneo a precludere l’applicazione dell’aliquota ridotta, a condizione che avvenga gratuitamente o in cambio del mero rimborso del costo vivo sostenuto dall’impresa o dallo studio professionale. In questa evenienza, infatti, non si crea un passaggio intermedio, per cui il soggetto che acquista le cialde/capsule per metterle a disposizione gratuitamente o in cambio del mero rimborso del costo vivo sostenuto è da intendersi come consumatore finale. Di conseguenza, il successivo passaggio delle cialde/capsule a coloro che ne usufruiranno non costituisce un’operazione rilevante ai fini IVA, ma una semplice modalità di consumo fiscalmente irrilevante.
In questo senso si è espressa la D.R.E. della Valle d’Aosta con la nota n. 902-1217/2005 del 10 febbraio 2005, concludendo che se l’impresa o lo studio professionale si fa corrispondere somme superiori al limite del costo vivo sostenuto, l’aliquota non può più essere quella ridotta; in questo caso, infatti, l’applicazione dell’aliquota ridotta è esclusa in quanto sussiste un passaggio intermedio rilevante ai fini IVA. Allo stesso modo, l’aliquota agevolata non trova applicazione se l’impresa operante nella distribuzione automatica cede le capsule/cialde ad un piccolo commerciante che, a sua volta, provvede a rifornire l’impresa o lo studio professionale, laddove avviene il consumo. Anche in questa ipotesi l’aliquota ridotta è esclusa in quanto sussiste un passaggio intermedio rilevante ai fini IVA.
Si ricorda, infine, che l’articolo 2, comma 1, lett. g), del D.P.R. n. 696/1996esclude “le cessioni e le prestazioni effettuate mediante apparecchi automatici, funzionanti a gettone o a moneta” dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante il rilascio della ricevuta o dello scontrino fiscale. In base all’articolo 22, comma 1, n. 1), del D.P.R. n. 633/1972, tali cessioni non sono neppure soggette all’obbligo di emissione della fattura, a meno che il cliente non richieda espressamente il rilascio della fattura non oltre il momento di effettuazione dell’operazione.
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