20 Aprile 2018

Aliquote compensative nel regime speciale agricolo

di EVOLUTION
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Il Legislatore nazionale, attuando la previsione di cui all’attuale articolo 296 della Direttiva 2006/112/CE, ha delineato un regime speciale Iva, o per meglio direi un regime speciale di detrazione dell’Iva, per il comparto agricolo.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in EVOLUTION, nella sezione “Iva”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo si sofferma sulle misure delle aliquote compensative applicabili alla luce del D.M. 2 febbraio 2018 di recente pubblicazione.

A decorre dal 1997, il regime speciale Iva per l’agricoltura delineato dall’articolo 34 D.P.R. 633/1972 si sostanzia in un regime speciale di detrazione dell’imposta assolta.

In passato, l’imposta veniva applicata con percentuali di compensazione ridotte rispetto all’aliquota normale, che servivano a compensare l’Iva che aveva gravato sugli acquisti effettuati dal produttore agricolo e che si presumeva pari a quella applicata sulle vendite.

In altri termini, a eccezione dei casi specifici individuati dall’articolo 34 D.P.R. 633/1972, in sede di cessione si applicano, per determinare l’Iva le aliquote edittali, mentre è al momento della determinazione dell’Iva assolta da portare in detrazione che il produttore agricolo dovrà procedere a un’astrazione, determinandola applicando alla base imponibile della cessione un’aliquota forfettaria.

Le percentuali forfettarie, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 298 della Direttiva 2006/112/CE sono determinate in base ai dati macroeconomici relativi ai soli agricoltori forfettari degli ultimi 3 anni.

Inoltre, il successivo articolo 299 della Direttiva comunitaria preveda che le percentuali forfettarie di compensazione non possono mai determinare l’effetto di procurare al complesso degli agricoltori forfettari rimborsi superiori agli oneri dell’Iva a monte.

Il D.M. 26 gennaio 2016, in esecuzione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 908, L. 208/2015 (Legge di Stabilità per il 2016) ha modificato alcune percentuali compensative.

In particolare, il D.M. 26 gennaio 2016, ha individuato le seguenti percentuali compensative:

  • 10% per il latte e crema di latte non concentrati né zuccherati (con voce doganale 04.01) con esclusione di una serie di prodotti compresi nella medesima voce doganale come meglio viene riportato nella parte sottostante;
  • 7,65% per gli animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo (con voce doganale 01.02), limitatamente al 2016 e
  • 7,95% per gli animali vivi della specie suina (con voce doganale 01.03), limitatamente al 2016.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 19/E/2016, ha offerto chiarimenti in merito alle modalità applicative delle nuove aliquote compensative e, in particolare, si è soffermata sull’aspetto temporale, dal momento che il D.M. 26 gennaio 2016 ha visto la propria pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e quindi l’entrata in vigore, solamente il 17 febbraio 2016 in un momento successivo alla prima data di liquidazione dell’imposta per i soggetti mensili.

Beni Voce doganale % compensazione 2016 % compensazione 2015 Aliquota Iva
Animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo 01.02 7,65 7 10
Animali vivi della specie suina 01.03 7,95 7,3 10
Latte fresco, non concentrato né zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie ex 04.01 4 4 4
Latte fresco non concentrato né zuccherato, non confezionato per la vendita al minuto esclusi yogurt, Kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati ex 04.01 10 8,8 10
Latte fermentato o acidificato 04.01 10 8,8 10
Latte cagliato 04.01 10 8,8 10
Crema di latte fresca non concentrata né zuccherata, 04.01 10 8,8 10
Kephir 04.01 10 8,8 10
Panna di latte fresca non concentrata né zuccherata ex 04.01 10 8,8 10
Siero di latte 04.01 10 8,8 10
Yogurt 04.01 10 8,8 10

Il Ministero dell’economia e delle finanze, con il D.M. 27 gennaio 2017, ha prorogato per il 2017 le percentuali compensative già fissate con D.M. 26 gennaio 2016 nell’ambito del regime speciale Iva per il settore agricolo, applicabili alle cessioni di animali vivi.

Successivamente, il D.M. 2 febbraio 2018 ha prorogato anche per l’anno 2018 le percentuali compensative già fissate con D.M. 26 gennaio 2016 in attuazione del comma 506 della L. 205/2017, secondo cui “Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il 31 gennaio di ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina sono innalzate, per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, rispettivamente in misura non superiore al 7,7 per cento e all’8 per cento. L’attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente non può comportare minori entrate superiori a 20 milioni di euro annui”. Pertanto, si applicano anche per l’anno 2018 le percentuali di compensazione previste per il 2017.

Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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