Aliquote compensative per bovini e suini nella dichiarazione Iva 2024
di Luigi ScappiniTra le novità della dichiarazione Iva per l’anno 2023, si segnala l’introduzione, nei quadri VE e VF, della percentuale di compensazione del 7% relativa alle cessioni di bovini, derivante dalla collegata soppressione della precedente percentuale del 9,5%.
Come noto, per il settore agricolo, il Legislatore comunitario concede, ai singoli Stati membri, la possibilità di prevedere un regime speciale, dedicato ai produttori agricoli, in cui le regole ordinarie previste per la detrazione dell’Iva vengono “sostituite” da un sistema di detrazione forfettizzato che ruota intorno alle c.d. aliquote compensative.
Ai sensi dell’articolo 298, Direttiva 2006/112/CE, tali percentuali forfettarie di compensazione devono essere determinate in ragione dei dati macroeconomici relativi ai soli agricoltori forfettari degli ultimi 3 anni e, comunque, come previsto dal successivo articolo 299, Direttiva 2006/112/CE, non possono avere l’effetto di procurare al complesso degli agricoltori forfettari rimborsi superiori agli oneri dell’Iva a monte.
Il regime è stato recepito dall’Italia negli articoli 34 e 34-bis, D.P.R. 633/1972.
Per quanto riguarda le cessioni di beni, l’applicazione del regime speciale comporta, in sede di determinazione dell’Iva a credito detraibile, la “neutralizzazione” dell’Iva realmente assolta in sede di acquisto di beni e di prestazioni di servizi e l’applicazione, all’ammontare imponibile delle operazioni attive, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti.
È indubbio che esso rappresenta uno strumento in mano al Legislatore idoneo ad aiutare determinati comparti, essedo di tutta evidenza che il regime sarà, almeno in prima battuta, maggiormente attrattivo quanto minore è la forcella tra:
- aliquota edittale a cui vengono ceduti i beni e;
- le percentuali forfettarie compensative.
A tal fine, ad esempio, l’articolo 68, D.L. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni-bis) aveva stabilito, in ragione della congiuntura economica negativa venutasi a creare in forza della pandemia da Covid-19, che “le percentuali di compensazione di cui all’articolo 34, comma 1, [DPR n. 633/72] applicabili alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina sono fissate ambedue nella misura del 9,5%”, salvo poi, procedere a una riduzione drastica, a decorrere dal 2023, stabilendo nella misura del 7% l’aliquota compensativa.
Per effetto di tale previsione, il rigo VE4, presenta l’introduzione dell’aliquota del 7% e la conseguente eliminazione della precedente percentuale di compensativa del 9,5%.
La riduzione della percentuale compensativa potrebbe aver indotto gli allevatori di bovini e suini a una valutazione di convenienza; infatti, se è vero che il regime speciale Iva rappresenta, al rispetto dei requisiti previsti dal comma 1, dell’articolo 34, D.P.R. 633/1972, ovverosia essere produttori agricoli e cedere prodotti rientranti nella prima parte della Tabella A allegata al decreto, il regime naturale, è altresì prevista, al comma 11, la possibilità di poter procedere al “cambio” di regime passando a quello ordinario o viceversa.
Il “cambio”, per effetto di quanto previsto dall’articolo 3, D.P.R. 442/1997, vincola almeno per un triennio, trascorso il quale l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.
A tal fine, l’opzione che viene esercitata attraverso un comportamento concludente in sede di prima liquidazione utile, deve comunque essere comunicazione nella prima dichiarazione Iva disponibile; il mancato adempimento formale comporta, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 11, comma 1, lettera a), D.Lgs. 471/1997, la comminazione di una sanzione da 250 a 2.000 euro.
Non deve, tuttavia, essere dimenticato, in sede di valutazione della convenienza o meno a rimanere nel regime speciale “disegnato” dall’articolo 34, D.P.R. 633/1972, che, ai sensi dall’articolo 19-bis2, comma 3, D.P.R. 633/1972, è prevista la rettifica della detrazione attraverso la predisposizione di un inventario, riferito al 31 dicembre dell’anno precedente al cambio, che non ha valore fiscale, ma con il quale sarà possibile “regolarizzare” l’eventuale Iva a debito o a credito che si viene a determinare. Oggetto di rettifica sono le giacenze dei prodotti agricoli invenduti, le scorte di materie prime e i frutti pendenti. A questi si aggiungono anche i beni ammortizzabili oggetto di un monitoraggio quinquennale che diviene decennale nel caso degli immobili.