Aliquote Iva 2018
di EVOLUTIONAi sensi dell’articolo 16 del D.P.R. 633/1972, nel sistema Iva nazionale trovano applicazione 4 misure di aliquote diverse:
- l’aliquota ordinaria (comma 1), stabilita nella misura del 22%;
- l’aliquota agevolata del 10% (comma 2);
- la nuova aliquota agevolata del 5% (comma 2);
- l’aliquota super agevolata del 4% (comma 2).
La misura dell’aliquota Iva applicabile è oggettivamente dipendente dal tipo di bene ceduto o di servizio effettuato.
La Tabella A allegata al decreto Iva individua i beni e i servizi che scontano un’aliquota Iva diversa da quella ordinaria e in particolare:
- la Parte II contiene l’elenco dei beni e dei servizi soggetti all’aliquota del 4%. Trattasi in genere di prodotti alimentari di prima necessità, nonché di fabbricati abitativi “prima casa”: in pratica, quindi, il riferimento è a beni e servizi che il legislatore considera particolarmente meritevoli di tutela;
- la Parte II-bis contiene l’elenco dei beni e dei servizi soggetti all’aliquota del 5%;
- la Parte III contiene l’elenco dei beni e dei servizi soggetti all’aliquota del 10%.
Quando il bene o il servizio non rientra in nessuna Parte della Tabella A allora trova applicazione – in via residuale – l’aliquota Iva ordinaria.
L’articolo 9 del D.L. 50/2017 ha previsto alcune modifiche con riferimento alle misure delle aliquote Iva applicabili dal 2018 in avanti.
In particolare, è stato stabilito l’innalzamento dell’aliquota Iva del 10%:
- all’11,5% nel 2018,
- al 12% nel 2019 e
- al 13% dal 2020.
In seguito, l’articolo 5 del D.L. 148/2017 ha modificato le misure degli incrementi per gli anni 2018 e 2019, sicché in tali annualità l’aliquota del 10% avrebbe dovuto salire:
- all’11,14% nel 2018 e
- comunque, al 12% nel 2019.
Restava invece fermo il già previsto aumento dell’aliquota Iva ordinaria del 3% (dal 22% al 25%) a partire dal 2018. La norma ha altresì previsto che la misura:
- dapprima avrebbe dovuto essere innalzata al 25,4% nel 2019,
- poi avrebbe dovuto essere ridotta al 24,9% nel 2020 e
- successivamente avrebbe dovuto essere ancora aumentata al 25% dal 2021.
In questo iter di modifiche va annoverata anche la legge di Bilancio 2018 (articolo 1, comma 2, L. 205/2017) che ha stabilito la “totale” sterilizzazione degli aumenti delle aliquote Iva previsti per l’anno 2018 ed una “parziale” sterilizzazione per il 2019. In tal modo, per l’anno 2018:
- l’aliquota ordinaria rimane fissa al 22%;
- l’aliquota del 10% non subisce alcun incremento.
Per gli anni successivi è previsto che:
- l’aliquota al 10% salirà:
- di 1,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2019;
- di ulteriori 1,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2020;
- l’aliquota al 22% salirà:
- di 2,2 punti dal 1° gennaio 2019;
- di ulteriori 0,7 punti percentuali dal 1°gennaio 2020;
- di 0,1 punti percentuali dal 1°gennaio 2021.
Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti: |