16 Gennaio 2020

All’enoturismo si affianca l’oleoturismo

di Luigi Scappini
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La scheda di FISCOPRATICO

L’articolo 1, commi 513 e 514, L. 160/2019, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30.12.2019, S.O. n. 45, la cd. Legge di Bilancio 2020, estende, con decorrenza 1° gennaio 2020, alle attività di oleoturismo le disposizioni precedentemente introdotte con l’articolo 1, commi 502-505, L. 205/2017 (la cd. Legge di Bilancio 2018), per le attività di enoturismo.

Ai sensi del comma 514, si definisco attività di oleoturismo tutte quelle di conoscenza dell’olio d’oliva espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell’ulivo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dell’olio d’oliva, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito dei luoghi di coltivazione e produzione.

L’operazione rappresenta la chiusura del cerchio, infatti, l’articolo 5, comma 1, L. 268/1999 prevede che “Le disposizioni della presente legge (la legge istitutiva delle strade del vino) si applicano anche per la realizzazione delle “strade” finalizzate alla valorizzazione, anche congiunta, di altre produzioni di qualità, con particolare riguardo all’olio d’oliva ed in genere ai prodotti tipici.”.

Come a dire, una sorta di binomio vino-olio che si era andato a spezzare in occasione della forse troppo frettolosa introduzione dell’enoturismo avvenuta con la scorsa Legge di Bilancio 2019.

Il rimando integrale alle regole introdotte per l’enoturismo è utile per evidenziare, in modo costruttivo, alcuni aspetti che non convincono.

L’enoturismo nasce dall’esigenza del settore di poter supportare gli operatori in un aspetto dell’attività, quello del marketing, che sicuramente non tutti possono sviluppare in modo individuale, in ragione soprattutto delle dimensioni ridotte del tessuto imprenditoriale.

In tal senso, del resto, deve essere letta anche la ormai più che ventennale L. 268/1999, istitutiva delle c.d. “strade del vino”, a cui ha fatto seguito il Decreto attuativo 12.07.2000.

Obiettivi di tale norma, in stretta connessione anche con il documento noto come “Agenda 2000”, con cui è stato ampliato l’ambito delle attività esercitabili dall’imprenditore agricolo, erano rinvenibili nel dotare il settore di uno strumento di territorio rurale, il tutto mantenendo quale perno, intorno a quale far ruotare il sistema, l’imprenditore agricolo.

A conferma di questo, il Decreto attuativo 12.07.2000 prevedeva che, quali soggetti aderenti e promotori, dovessero esserci obbligatoriamente almeno 2 imprese vitivinicole a cui poi potevano affiancarsi anche soggetti non strettamente legati alla produzione del vino, ma sicuramente utili allo scopo, avendo altre propensioni commerciali quali, ad esempio, le enoteche.

Questo, tra l’altro, porta a evidenziare un’altra caratteristica delle strade del vino che si ponevano gli obiettivi di cui sopra attraverso la cooperazione di varieanime”.

Al contrario, l’enoturismo, pur mantenendo l’obiettivo di garantire la valorizzazione delle produzioni vitivinicole del territorio, non prevede una cooperazione tra i vari attori, lasciandoli liberi di operare distintamente, fermo restando il rispetto dei requisiti minimi standard previsti nel Decreto 12.03.2019.

La lettura di tali parametri lascia perplessi, in quanto il rispetto di alcuni di essi risulta di difficile attuazione da parte dei piccoli produttori, con la conseguenza che ci si domanda l’effettiva utilità di una norma che, nella realtà pratica, doveva essere scritta a supporto proprio di tali soggetti essendo di tutta evidenza che i “grandi” produttori sono già organizzati con proprie politiche di marketing e di sviluppo.

Tale errore, purtroppo, pare si vada a ripetere anche per quanto riguarda il comparto dell’olio, particolarmente inciso, in questi ultimi anni, dagli andamenti climatici e non solo.

In più non si può non evidenziare l’assenza della previsione di un decreto attuativo ad hoc per il settore oleoturistico, di talché si dovrebbe, a parere del Legislatore, applicare de plano le regole di cui al più volte richiamato Decreto 12.03.2019.

A questo si deve aggiungere la circostanza che viene meno, anche in questo caso, la figura dell’imprenditore agricolo quale centro del progetto. Con riferimento all’enoturismo, infatti, il Decreto 12.03.2019 prevede che, nel caso di esercizio dell’attività da parte dell’imprenditore agricolo, ciò ne determina la ricomprensione nell’alveo delle attività c.d. connesse ex articolo 2135 cod. civ., e questo significa che le stesse possono essere esercitate anche da soggetti terzi diversi dall’imprenditore agricolo.

Tale circostanza comporta che, sotto il profilo della fiscalità diretta, se sussistenti i requisiti soggettivi, a prescindere dalla qualifica di imprenditore agricolo, si rendono applicabili le regole specifiche previste per l’agriturismo.

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