Ambito di applicazione degli istituti dell’allerta: esclusioni soggettive
di Fabio LanduzziIl Titolo II del “Codice della Crisi di impresa e dell’insolvenza” (D.Lgs. 14/2019) intitolato “Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi”, al Capo I, disciplina gli “strumenti di allerta”, i quali sono definiti come “gli obblighi di segnalazione posti a carico dei soggetti di cui agli articoli 14 e 15 finalizzati (…) alla tempestiva rilevazione degli indizi di crisi dell’impresa ed alla sollecita adozione delle misure più idonee alla sua composizione”.
I soggetti di cui all’articolo 14 sono gli “organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione”; quelli di cui all’articolo 15 sono i c.d. “creditori pubblici qualificati”.
È quindi su questi soggetti che gravano precisi obblighi di segnalazione, da cui può essere attivata la “procedura di allerta” e infine la “composizione assistita” della crisi.
È perciò rilevante osservare come il perimetro soggettivo di applicazione degli “strumenti di allerta” viene delineato dall’articolo 12 del codice, il cui comma 4 dispone che tali “strumenti di allerta” si applicano ai soggetti che svolgono attività imprenditoriale, come pure (ai sensi del comma 7) alle imprese agricole e alle imprese minori, “compatibilmente con la loro struttura organizzativa”, con alcune esclusioni.
In particolare, sono escluse dagli obblighi di segnalazione di cui agli articoli 14 e 15, e dalle procedure di allerta e composizione assistita di cui agli articoli 18 e 19 rispettivamente:
- le società con azioni quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante secondo i criteri stabiliti da Consob; come evidenziato da Assonime nella Circolare n. 19/2019, la definizione di cui al citato comma 4 pare quindi non far rientrare nella esclusione sia le società che hanno solo obbligazioni quotate in mercati regolamentati, e sia le società quotate nei sistemi multilaterali di negoziazione, come ad esempio l’AIM Italia,
- le “grandi imprese” che sono definite all’articolo 2, comma 1, lett. g, c.c.i.i., ovvero le società che, alla data di chiusura del bilancio, superano almeno due dei seguenti parametri:
- totale Stato patrimoniale: 20 milioni di euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 40 milioni di euro;
- numero medio dei dipendenti occupati: 250,
- i “gruppi di imprese di rilevante dimensione” che, ai sensi della i), del comma 1, dell’articolo 2 c.c.i.i., sono i gruppi composti da un’impresa madre e imprese figlie da includere nel bilancio consolidato che, su base consolidata, alla data di chiusura dell’esercizio dell’impresa madre superano due dei seguenti parametri: a) totale Stato patrimoniale: 20 milioni di Euro; b) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 40 milioni di Euro; c) numero medio dei dipendenti occupati: 250. L’esclusione vale in questa circostanza per tutte le società incluse nell’area di consolidamento, e quindi per le imprese controllate e per quelle consolidate in forma integrale,
- le società “vigilate” come elencate al comma 5 dell’articolo 12 fra cui, ad esempio: le banche, le imprese di assicurazione, ecc.
Vi è poi una esclusione residuale che, come evidenziato da Assonime nella citata circolare, è messa in luce dalla Relazione illustrativa del Codice della crisi.
In particolare, si tratta delle imprese che, da una parte, non superano i parametri di cui all’articolo 2477 cod. civ. per la nomina dell’organo di controllo o del revisore e, dall’altra parte, di quelle che non superano l’esposizione debitoria verso i creditori pubblici qualificati di cui all’articolo 15 c.c.i.i..
Infatti, la citata Relazione fa presente che tali soglie sono funzionali a “escludere, seppur in via indiretta ed in concreto, l’operatività delle misure di allerta per le imprese di dimensioni particolarmente modeste, la cui crisi o insolvenza non è tale da ledere interessi di rilevanza pubblicistica”.