14 Ottobre 2019

Ambito di applicazione degli istituti dell’allerta: esclusioni soggettive

di Fabio Landuzzi
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Il Titolo II del “Codice della Crisi di impresa e dell’insolvenza” (D.Lgs. 14/2019) intitolato “Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi”, al Capo I, disciplina gli “strumenti di allerta”, i quali sono definiti come “gli obblighi di segnalazione posti a carico dei soggetti di cui agli articoli 14 e 15 finalizzati (…) alla tempestiva rilevazione degli indizi di crisi dell’impresa ed alla sollecita adozione delle misure più idonee alla sua composizione”.

I soggetti di cui all’articolo 14 sono gli “organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione”; quelli di cui all’articolo 15 sono i c.d. “creditori pubblici qualificati”.

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