22 Marzo 2024

Ambito soggettivo della consultazione semplificata

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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La scheda di FISCOPRATICO

Con le modifiche alla disciplina dello Statuto del contribuente (L. 212/2000), apportate dal D.Lgs. 219/2023 (pubblicato in G.U. n. 2 del 3.1.2024), attuativo degli articoli 4 e 17, L. 111/2023 (legge delega di riforma fiscale), è stato inserito l’articolo 10-nonies, L. 212/2000, dedicato alla nuova consultazione semplificata. Si tratta di un istituto di “dialogo” con l’Amministrazione finanziaria del tutto nuovo, e che nella legge delega è individuato come servizio di “interlocuzione rapida”. Detto servizio si concretizza con l’accesso ad una banca dati, in cui saranno contenuti tutti i documenti di prassi dell’Agenzia delle entrate (circolari, risoluzioni, ecc.), consultando la quale il contribuente dovrebbe trovare la risposta al quesito fornito.

Dal punto di vista soggettivo, il nuovo istituto è riservato alle persone fisiche, anche non residenti, ed a tutte le società Irpef di cui all’articolo 5, Tuir (società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, e società equiparate) che applicano il regime di contabilità semplificata. In relazione alle “persone fisiche”, è necessario chiarire che, in tale ambito, devono essere ricomprese le imprese individuali (in regime di contabilità semplificata), nonché gli esercenti arti e professioni. In tal modo, rientrano nel perimetro soggettivo tutti i soggetti Irpef, individuali o collettivi di cui all’articolo 5, Tuir, che possono adottare, in presenza dei relativi requisiti, il regime di contabilità semplificata.

Se lo spirito della norma è quello di risolvere, in modo rapido, i quesiti di natura fiscale delle piccole imprese, in quanto ripetitivi e circoscritti, forse sarebbe stato il caso di ampliare la categoria dei soggetti, anche a quelle imprese che, pur avendo i requisiti per l’adozione della contabilità semplificata, hanno preferito optare per la contabilità ordinaria. Anche per tali ultimi soggetti, le questioni fiscali che si pongono nella quotidianità dovrebbero essere “ripetitive” e trovare conforto in documenti di prassi già emanati dall’Agenzia delle entrate.

L’inserimento di questo nuovo istituto di “dialogo” con l’Amministrazione finanziaria dovrebbe comportare anche una riduzione del numero di istanze di interpello, in quanto la consultazione della banca dati dovrebbe soddisfare la richiesta del “piccolo” contribuente, senza la necessità di presentare l’istanza di interpello. Tuttavia, l’istituto in questione non è alternativo all’interpello, ma è una condizione di ammissibilità di quest’ultimo, che sarà presentabile solo in caso di esito infruttuoso della consultazione semplificata.

Nel caso in cui il contribuente ottenga una risposta alla sua richiesta, la stessa sarà comunicata al contribuente, producendo effetti più limitati rispetto alle a quelle derivanti dalle istanze di interpello.

È stabilito, infine, che si applichi l’articolo 10, comma 2, L. 212/2000 (Statuto del contribuente), secondo cui “non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall’amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell’amministrazione stessa”.

In buona sostanza, alla luce delle modifiche apportate dalla riforma fiscale allo Statuto del contribuente, è possibile individuare per le persone fisiche e per le imprese (individuali e collettive) in regime di contabilità semplificata due livelli di dialogo con l’Amministrazione finanziaria:

  • un procedimento rapido e semplificato per la risposta a quesiti più ricorrenti e che sono già stati oggetto di interesse da parte dell’Agenzia delle entrate (consultazione semplificata);
  • l’istituto dell’interpello, attivabile solo in caso di esito negativo della consultazione semplificata, a cui viene riservata la trattazione di tematiche caratterizzate da profili di effettiva novità.