9 Luglio 2016

Ammesso il recupero a doppia velocità per l’euroritenuta

di Comitato di redazione
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La recente campagna della voluntary disclosure, unitamente ad una sempre maggiore diffusione della collocazione (anche legittima) di capitali all’estero, pone il problema – ormai frequente – del corretto recupero delle imposte pagate all’estero, anche sotto forma di ritenute.

In particolare, sappiamo che il credito d’imposta è un meccanismo specificamente previsto al fine di eliminare la doppia imposizione che potrebbe derivare dall’obbligo (gravante sui soggetti fiscalmente residenti nella penisola) di dichiarare in Italia i redditi prodotti in qualsiasi altra parte del mondo.

Tuttavia, va tenuto conto anche della potestà impositiva di altri Stati, che potrebbero prevedere la presenza di un altrettanto “rispettabile” diritto a tassare redditi prodotti nel loro territorio. In tal senso, bisogna porre attenzione al contenuto delle Convenzioni contro le doppie imposizioni che attribuiscono tali redditi:

  • solo alla potestà di un Paese (tassazione esclusiva);
  • ovvero alla potestà di entrambi i Paesi (tassazione concorrente).

In tali ultimi casi, proprio per evitare una doppia imposizione, occorrono dei rimedi, che possono consistere nella previsione di una esclusione da tassazione, oppure nell’accordare un credito per le imposte pagate all’estero (tale meccanismo è quello prescelto dall’Italia).

Oltre al carico fiscale ordinario, l’articolo 11 della Direttiva 2003/48/CE, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, nonché dall’applicazione degli accordi che stabiliscono misure equivalenti a quelle della predetta Direttiva, stipulati dalla Comunità europea con alcuni Stati terzi, ha introdotto il meccanismo della euroritenuta, che si sostanzia in un carico fiscale aggiuntivo, normalmente applicato quando non vi è perfetta trasparenza fiscale.

L’euroritenuta (cioè una ritenuta alla fonte) è operata, in via generale, sui pagamenti effettuati in Austria, Belgio, Lussemburgo, Svizzera, Principato di Monaco, San Marino, Liechtenstein e Andorra, a favore di soggetti residenti in Italia, aventi ad oggetto interessi così come individuati dall’articolo 2 del D.Lgs. del 18 aprile 2005, n. 84. La materia è stata analizzata dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 55/E del 30 dicembre 2005.

Nel caso in cui il reddito estero assoggettato all’euroritenuta concorra a formare il reddito complessivo del contribuente, il credito d’imposta è determinato ai sensi dell’articolo 165 del TUIR.

Se l’ammontare del credito così determinato è inferiore all’importo della ritenuta subita all’estero, il contribuente può chiedere la differenza in compensazione con il modello F24 ai sensi dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero a rimborso, presentando apposita istanza.

Ipotizziamo allora che un contribuente abbia maturato interessi attivi su un conto corrente in uno dei Paesi stranieri che applicano tale ritenuta.

In sede di compilazione del modello Unico, tale contribuente può:

  • decidere di assoggettare tali redditi alla tassazione sostitutiva del 26%, non facendoli concorrere alla formazione del reddito complessivo;
  • decidere di optare per la concorrenza alla formazione del reddito complessivo (barrando l’apposita casella del quadro RM), assoggettandoli ad IRPEF progressiva.

Ovviamente, la scelta per l’una o per l’altra ipotesi è connessa con l’aliquota media applicata dal contribuente.

L’euroritenuta viene recuperata:

  • nel primo caso, mediante compilazione del rigo CR17, colonna 2, qui indicando l’intero importo trattenuto nel Paese estero, visto che non si è potuto determinare il credito per imposte estere di cui all’articolo 165 del TUIR;
  • nel secondo caso, mediante indicazione nel medesimo quadro della sola quota parte di euroritenuta non già recuperata mediante la compilazione del quadro CE, ovviamente nel caso in cui tale recupero ai sensi dell’articolo 165 sia stato solo parziale e non totale.

Tale eccedenza di credito, spendibile in compensazione (oppure richiedibile a rimborso) va gestita attentamente anche sul versante del software, poiché non sempre viene ripresa in automatico come “alimentazione” del modello F24.

Compreso il meccanismo generale di funzionamento, quindi, si dovrà prestare attenzione all’utilizzo di tale credito in compensazione, ove vi siano somme da abbattere, anche intervenendo manualmente, in modo da non perdere l’occasione di tale utilizzo.

La documentazione comprovante l’avvenuta ritenuta all’estero sarà costituita dai documenti della banca straniera, che dovranno essere conservati dal contribuente ed esibiti in caso di eventuale richiesta da parte dell’Amministrazione finanziaria.