Ammesso il supplente del sindaco unico nelle Srl
di Fabio LanduzziIl Caso n. 3/2021 di Assonime si sofferma sul tema della legittimità, o meno, della nomina del sindaco supplente nelle società a responsabilità limitata che si dotano di un organo di controllo monocratico: il sindaco unico.
È questa anche l’occasione per ricordare che, a norma dell’articolo 2477 cod. civ., nelle Srl l’organo di controllo è in via immediata e naturale costituito in forma monocratica; solo per decisione dei soci, o per disposizione statutaria, l’organo di controllo può assumere la forma pluripersonale del collegio sindacale.
La norma, nel caso di nomina dell’organo monocratico, non prevede però in modo esplicito che venga nominato anche l’organo supplente che, nel caso del collegio sindacale, assolve alla funzione di assicurare continuità all’organo di controllo in caso di una causa sopravvenuta di cessazione dell’incarico prima della sua naturale scadenza.
Tuttavia, nella disciplina dei controlli nelle Srl esiste, al comma 4 dell’articolo 2477 cod. civ., un rinvio esplicito, in caso di nomina dell’organo di controllo, alle “disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni”.
In questo contesto si è posto quindi da subito il tema, non solo accademico bensì concreto, se si pensa alla già citata esigenza di assicurare continuità all’azione dell’organo di controllo, se nelle Srl dotate di sindaco unico sia consentito ai soci nominare un sindaco supplente, oppure se questa decisione sia impedita in modo inderogabile dalla sua mancata esplicita previsione contenuta nell’articolo 2477 cod. civ..
L’argomento, come ricorda Assonime, ha sollecitato la formazione di due diversi orientamenti.
Una prima tesi, secondo la quale non sarebbe ammessa la nomina del supplente del sindaco unico, in forza di una interpretazione letterale della norma che prevede solamente un membro effettivo, è stata sostenuta, tra gli altri, dal Mise con il parere del 28.08.2012, dal Consiglio Nazionale del Notariato nello Studio d’impresa n. 113-2012, e dal Notariato di Milano nella Massima n. 123.
Una seconda tesi, invece, apriva alla possibilità della nomina del supplente del sindaco unico di Srl, dando peso proprio al rinvio alla disciplina del collegio sindacale nelle Spa di cui al citato comma 4, dell’articolo 2477 cod. civ..
Ebbene, ha dato forza a questa seconda soluzione una pronuncia del Tribunale di Milano dell’11.03.2019, che ha ora sollecitato la disamina pubblicata da Assonime.
Il caso riguardava proprio una Srl con sindaco unico la cui delibera di nomina, che era stata iscritta dal registro delle imprese, aveva incluso anche l’indicazione di un supplente; successivamente, lo stesso registro delle imprese, ritenendo di essere incorso in un errore materiale, ne aveva chiesto la cancellazione.
Il Tribunale di Milano ha respinto questa istanza, confermando perciò la nomina del supplente del sindaco unico, dando forza alla salvaguardia del principio di continuità dell’organo di controllo.
A questo punto, ritenendo condivisibile la soluzione a cui ha acceduto il Giudice milanese, si può ragionevolmente ritenere ammissibili entrambi i comportamenti, rimettendo la decisione alla autonomia decisionale dei soci della Srl che sarebbero perciò legittimati sia a nominare il solo sindaco unico effettivo, o in alternativa ad accompagnare la sua designazione con quella di un supplente; né quest’ultima opzione sembra poter essere preclusa laddove non fosse contemplata in una esplicita previsione statutaria, poiché non sembrano esservi argomenti di rilievo tale da poter collocare questa materia nell’ambito delle stringenti riserve statutarie.
La soluzione finale a cui perviene Assonime, nel senso di demandare quindi all’autonomia decisionale delle parti, è del tutto condivisibile.
Si può aggiungere che la previsione della figura del supplente, oltre ad essere meritevole di tutela, visto che va nella direzione di garantire in ogni caso la continuità dell’azione dell’organo di controllo, sotto il profilo professionale sembra presentare anche maggiori cautele per la persona del sindaco unico nel caso di rinuncia all’incarico, per avere maggiore certezza della sua cessazione per via dell’automatico subentro del supplente.