21 Novembre 2022

Amministratori, deleghe e assetti organizzativi adeguati

di Fabio Landuzzi
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La scheda di FISCOPRATICO

Come noto, l’articolo 2086, comma 2, cod. civ. dispone l’obbligo per l’imprenditore che operi in forma societaria di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato rispetto alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale.

La dottrina si interrogò sin dalla prima pubblicazione della riformulazione del suddetto dettato normativo in relazione a quale fosse il soggetto a cui riferire tale obbligo; ebbene, dopo le modifiche introdotte con il D.Lgs. 147/2020, i testi rispettivamente degli articoli 2257, comma 1 (che disciplina l’amministrazione disgiuntiva nelle società personali), 2380-bis, comma 1, ultimo periodo (che regola l’amministrazione nelle società azionarie), e 2475 comma 1 (che regola l’amministrazione nelle Srl), cod. civ., sono espliciti nell’affermare che “l’istituzione degli assetti di cui all’articolo 2086 secondo comma spetta esclusivamente agli amministratori”.

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