30 Agosto 2017

Ammissibile in appello la produzione di nuovi documenti

di Angelo Ginex
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È infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 58 D.Lgs. 546/1992, norma che consente la produzione, nel giudizio di appello, di documenti non prodotti o prodotti tardivamente in primo grado. È questo il principio statuito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 199 del 14 luglio 2017.

La vicenda trae origine dalla impugnazione, da parte di un contribuente, di un preavviso di fermo amministrativo dell’auto di proprietà, notificatogli dall’Agente della riscossione per conto dell’Agenzia delle Entrate di Napoli e del Comune di Napoli, relativo a dieci cartelle di pagamento per Tarsu, Iva, Irpef e Irap, deducendo, tra gli altri motivi, l’omessa notifica delle cartelle richiamate nel predetto avviso.

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