Ammissibile la doppia sanzione amministrativa e penale
di Angelo GinexNon viola il ne bis in idem convenzionale la celebrazione di un processo penale, e l’irrogazione della relativa sanzione, nei confronti di chi sia già stato sanzionato in via definitiva dall’Amministrazione finanziaria, purché sussista tra i due procedimenti una connessione materiale e temporale sufficientemente stretta. È questo l’innovativo principio sancito dalla Corte Costituzionale, con sentenza 2 marzo 2018, n. 43.
La vicenda trae origine dalla ordinanza di rimessione del Tribunale ordinario di Monza, con cui veniva sollevata questione di legittimità costituzionale dell’articolo 649 c.p.p. in relazione all’articolo 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), nella parte in cui non contempla l’applicabilità della disciplina del divieto di un secondo giudizio nei confronti dell’imputato al quale, con riguardo agli stessi fatti, sia già stata irrogata in via definitiva, nell’ambito di un procedimento amministrativo, una sanzione di carattere sostanzialmente penale.
Nella pronuncia in rassegna, la Consulta, condividendo il principio di diritto sancito dalla Corte europea dei diritti dell’Uomo, con sentenza 15 novembre 2016, A e B c. Norvegia, che peraltro aveva già operato un revirement rispetto al precedente orientamento in tema di ne bis in idem, ha affermato che tale divieto non opera quando i procedimenti sono avvinti da un legame materiale e temporale sufficientemente stretto (sufficiently closely connected in substance and in time), così attribuendo a questo requisito un carattere innovativo rispetto a quanto previsto sino a quel momento.
In altri termini, contrariamente al precedente orientamento, secondo cui la celebrazione di un doppio giudizio, così come l’irrogazione di una doppia sanzione, non possono che costituire una violazione del diritto a non essere giudicati e puniti più volte per lo stesso fatto (cfr., Corte EDU, sentenza 4 marzo 2014, Grande Stevens c. Italia), il nuovo mitiga tale visione, affermando tout court che, in presenza delle suesposte condizioni, la duplicazione procedimentale e sanzionatoria è invece compatibile con la CEDU.
Più precisamente, quindi, il doppio binario sanzionatorio è ammissibile qualora sia dimostrata una connessione materiale tra i due procedimenti (c.d. Nilsson test), dovendo essi perseguire scopi complementari, prevedere l’applicazione di una condanna cumulativa a fronte della medesima condotta illecita, evitare possibilmente ogni duplicazione dell’attività istruttoria di raccolta delle prove e applicare le sanzioni in modo che, nella determinazione di quella successiva, venga tenuta in considerazione la prima, nonché una connessione temporale, che non significa simultaneità dei giudizi, ma semplice vicinanza cronologica.
Allo stesso tempo, però, i giudici costituzionali hanno precisato che, sebbene il nuovo orientamento renda meno probabile l’applicazione del divieto convenzionale di bis in idem alle ipotesi di duplicazione dei procedimenti sanzionatori per il medesimo fatto, non è da escludere che tale applicazione si imponga di nuovo, sia nell’ambito degli illeciti tributari, sia in altri settori dell’ordinamento, ogni qualvolta venga a mancare un adeguato legame materiale e temporale, a causa di un ostacolo normativo o del modo in cui si sono svolte le vicende procedimentali.
Sulla base di quanto precede, dunque, la Consulta ha restituito gli atti al Tribunale ordinario di Monza, affinché operi una nuova valutazione che tenga conto dell’innovativo orientamento espresso dalla Corte di Strasburgo con sentenza 15 novembre 2016, A e B c. Norvegia.
Infine, si rileva che questa nuova regola, espressione del diritto vivente a livello europeo, risulta già recepita dalla giurisprudenza di legittimità nazionale (cfr., Cass. n. 6993/2018), così ammettendo di fatto la possibilità di giudicare e sanzionare più volte lo stesso individuo per lo stesso fatto.
Si evidenzia, però, che in relazione al medesimo tema risultano ancora pendenti alcune cause dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, la quale è chiamata ad un vaglio di compatibilità del doppio binario sanzionatorio non già alla CEDU, bensì al diritto UE.
L’esito negativo di siffatta valutazione, peraltro auspicato dall’Avvocato generale, aprirebbe un contrasto tra le due Corti sovranazionali, contribuendo ad alimentare un dibattito che è sicuramente lontano dal trovare una definitiva composizione.