L’ammortamento dell’avviamento nella bozza del nuovo OIC 24
di Luca MambrinTra le principali novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015 vi è la modifica della disciplina relativa alla determinazione della vita utile e dell’ammortamento dell’avviamento. Il nuovo articolo 2426 del codice civile, al comma 6, prevede che “l’ammortamento dell’avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni”. La versione precedente del medesimo articolo prevedeva che l’avviamento dovesse essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni, consentendo tuttavia di ammortizzare sistematicamente l’avviamento in un periodo limitato di durata superiore senza però superare la durata per l’utilizzazione di questa posta dell’attivo e purchè ne fosse fornita adeguata motivazione nella nota integrativa.
L’OIC integrava le disposizioni civilistiche stabilendo dapprima che l’ammortamento dell’avviamento dovesse avvenire in quote costanti e, nel caso in cui si fosse scelta una durata superiore ai cinque anni, la stessa non poteva comunque superare i venti anni.
La novità sta nel fatto che rispetto all’approccio precedente vi è stata un’inversione nel processo di stima della vita utile dell’avviamento. Mentre, infatti, nella precedente versione del codice civile era necessaria la stima della vita utile dell’avviamento solo nei casi in cui il limite di 5 anni non ne fosse rappresentativo, il novellato codice civile prevede che in primis sia determinata la vita utile dell’avviamento e, solo quando questa non possa essere stimata attendibilmente, si deve procedere all’ammortamento dell’avviamento lungo un periodo di 10 anni.
Quindi è necessario per poter predisporre un piano di ammortamento dell’avviamento effettuare una stima della vita utile e che essa risulti attendibile; l’OIC nella bozza della nuova versione del principio contabile 24 fornisce quindi utili indicatori di riferimento per poterne stimare la vita utile.
La società deve prima di tutto prendere in considerazione le informazioni disponibili per stimare il periodo entro il quale è probabile che si manifesteranno i benefici economici connessi con l’avviamento. Nel processo di stima della vita utile, possono rappresentare utili punti di riferimento:
- il periodo di tempo entro il quale la società si attende di beneficiare degli extra-profitti legati alle sinergie generati dall’operazione straordinaria. Si fa riferimento al periodo in cui si può ragionevolmente attendere la realizzazione dei benefici economici addizionali rispetto a quelli, presi autonomamente, delle società oggetto di aggregazione;
- il periodo di tempo entro il quale l’impresa si attende di recuperare, in termini finanziari o reddituali, l’investimento effettuato ( payback period) sulla base di quanto previsto formalmente dall’organo decisionale della società;
- la media ponderata delle vite utili delle principali attività (core assets) acquisite con l’operazione di aggregazione aziendale (incluse le immobilizzazioni immateriali).
Vengono così forniti utili punti di riferimento per aiutare il redattore del bilancio a stimare la vita utile dell’avviamento di modo che solo nel caso in cui la società non dovesse individuare alcun elemento adeguato alle circostanze allora si ricadrebbe nella casistica dell’inattendibilità della stima della vita utile; tale approccio ha sicuramente il pregio di essere di ausilio nella stima della vita utile senza essere vincolante nelle modalità di valutazione della stessa.
Nella bozza del nuovo OIC 24 anche applicando i parametri citati viene comunque fissato un limite al periodo massimo di ammortamento dell’avviamento che non potrà comunque essere superiore ai 20 anni; solo nei casi eccezionali in cui non sia possibile stimarne attendibilmente la vita utile, l’avviamento è ammortizzato, secondo la disposizione civilistica, in un periodo di dieci anni.
Sul punto, l’OIC ha ritenuto opportuno mantenere il limite massimo dei vent’anni che era già previsto dallo stesso OIC 24 nella versione del gennaio 2015 (oltre che nella versione precedente del 2005). Infatti, la stima della vita utile dell’avviamento era una disciplina già stabilita nel codice civile e in tale contesto l’OIC 24 prevedeva che detta stima non poteva riferirsi ad un periodo superiore ai 20 anni. Da questo punto di vista lo stesso OIC ha osservato che, ad oggi, “nessun vizio di legittimità è stato sollevato all’OIC con riferimento all’introduzione di un limite temporale massimo per l’ammortamento dell’avviamento non previsto dalla norma”.
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