Ammortamento civilistico dei beni materiali
di Alessandro BonuzziL’ammortamento civilistico dei beni strumentali materiali è disciplinato nel dettaglio dal Principio contabile Oic 16, secondo cui sono generalmente ammortizzabili tutte le immobilizzazioni materiali, ad eccezione dei terreni (salvo i casi in cui abbiano un’utilità destinata a esaurirsi nel tempo come nel caso delle cave e dei siti utilizzati per le discariche) e delle opere d’arte.
La scelta del criterio di ammortamento deve rispondere alla necessità di determinare il costo di competenza dell’esercizio in modo razionale e sistematico, tenuto conto della “vita utile del bene”, intesa come “il periodo di tempo durante il quale l’impresa prevede di poter utilizzare l’immobilizzazione” (Oic 16). In altri termini, l’ammortamento è la ripartizione del costo di un’immobilizzazione nel periodo della sua stimata vita utile con un metodo sistematico e razionale, indipendentemente dai risultati conseguiti nell’esercizio.
In linea di principio, l’ammortamento decorre dal momento in cui l’immobilizzazione è disponibile e pronta per l’uso. Tuttavia, per i cespiti acquistati nell’anno può essere applicata la regola di utilizzare la metà dell’aliquota normale d’ammortamento, ma solo se la quota d’ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto per l’uso.
Le immobilizzazioni materiali devono essere ammortizzate in modo sistematico. La sistematicità dell’ammortamento è definita nel piano di ammortamento, che deve essere funzionale alla residua possibilità di utilizzazione dell’immobilizzazione. La determinazione del piano di ammortamento presuppone la conoscenza dei seguenti elementi:
- valore da ammortizzare;
- residua possibilità di utilizzazione;
- metodi di ammortamento.
Il valore da ammortizzare è di fatto il costo sostenuto per l’acquisto del bene.
La residua possibilità di utilizzazione non è legata alla “durata fisica” dell’immobilizzazione, bensì alla sua “durata economica”, cioè al periodo in cui si prevede che il cespite sarà utile all’impresa. Tale periodo è normalmente inferiore alla durata fisica ed è ragionevolmente stimato sulla base di una serie di fattori, quali, tra gli altri:
- il deterioramento fisico legato al trascorrere del tempo;
- il grado di utilizzo;
- l’esperienza relativa alla durata economica dei cespiti dell’impresa e del settore in cui questa opera;
- le stime dei produttori del cespite.
I metodi di ammortamento devono assicurare una razionale e sistematica imputazione del valore dei cespiti durante la stimata vita utile dei medesimi. Certamente, il metodo preferibile per il calcolo dell’ammortamento è quello a quote costanti. Esso si fonda sull’ipotesi semplificatrice che l’utilità del bene oggetto di ammortamento si ripartisca nella stessa misura per ogni anno di vita utile del bene stesso. Il metodo di ammortamento a quote costanti:
- è il più diffuso;
- è di facile applicazione;
- favorisce la comparabilità dei bilanci;
- è ottenuto ripartendo il valore da ammortizzare per il numero degli anni di vita utile.
Un secondo metodo di ammortamento utilizzabile è quello a quote decrescenti che può essere applicato quando l’immobilizzazione è maggiormente sfruttata nella prima parte della sua vita utile. Tale metodo si basa sull’ipotesi che l’impresa tragga dalle immobilizzazioni materiali una maggiore utilità nei primi anni della loro vita, sia perché la loro efficienza tecnica tende a diminuire con il passare del tempo, sia perché i costi di manutenzione tendono ad aumentare per il processo d’invecchiamento dei cespiti.
Non è ammesso, invece, l’utilizzo di metodi di ammortamento a quote crescenti, in quanto tale metodo tende a porsi in contrasto con il principio della prudenza, né l’utilizzo di metodi dove le quote di ammortamento sono commisurate ai ricavi o ai risultati d’esercizio dell’impresa o di un suo ramo o divisione.
Il terzo metodo di ammortamento adottabile è quello che guarda all’unità di prodotto, praticabile quando fornisce una migliore rappresentazione della ripartizione dell’utilità ritraibile dal bene lungo la sua vita utile. Questo metodo consiste nell’attribuire a ciascun esercizio la quota di ammortamento di competenza determinata dal rapporto tra:
- le quantità prodotte nell’esercizio e;
- le quantità di produzione totale prevista durante l’intera vita utile dell’immobilizzazione.
Il criterio di ammortamento prescelto può essere variato, quando non più rispondente alle condizioni originarie previste nel piano di ammortamento. Infatti, il piano d’ammortamento deve essere periodicamente rivisto per verificare se sono intervenuti cambiamenti tali da richiedere una modifica delle stime effettuate nella determinazione della residua possibilità di utilizzazione. Se quest’ultima è modificata, il valore contabile dell’immobilizzazione (valore originario al netto degli ammortamenti ed eventuali svalutazioni fino a quel momento effettuati) al tempo di tale cambiamento è ripartito sulla nuova vita utile residua del cespite.
La modifica del piano di ammortamento, per avvenuti mutamenti nelle condizioni originarie, costituisce un cambiamento di stime contabili.