Ammortamento deducibile solo con l’inizio dell’attività
di Fabio LanduzziLa sentenza della Corte di Cassazione n. 16160 del 28.06.2017 ha affrontato un tema non di rado riscontrabile e foriero di discussioni nella prassi professionale, riguardante la corretta individuazione della “entrata in funzione” dei beni strumentali ammortizzabili; dato come noto rilevante ai fini della individuazione del periodo d’imposta a partire dal quale è consentito iniziare la deduzione fiscale delle relative quote di ammortamento.
Il caso giunto al giudizio della Corte di Cassazione è riassumibile in questi termini, da quanto è dato trarre dal testo della sentenza in commento.
La società aveva acquistato dei beni strumentali destinati ad essere utilizzati in una attività di commercio al dettaglio, essendo diretti all’inserimento nella composizione del negozio di nuova apertura.
Tuttavia, l’autorizzazione al commercio, precedentemente rilasciata dal competente Comune, era poi stata dichiarata decaduta proprio per via della mancata attivazione dell’esercizio. La società aveva poi iniziato effettivamente l’attività di commercio in quel sito, ma solo in un successivo esercizio.
La società aveva comunque provveduto ad iniziare l’ammortamento dei beni strumentali già nel primo anno, seppure la dichiarata attività di vendita – rispetto a cui era stato prospettato dalla stessa impresa il nesso causale e funzionale dei beni stessi – non era stata avviata.
L’Amministrazione finanziaria aveva quindi contestato la deduzione fiscale di queste quote di ammortamento, non essendo stata avviata l’attività di commercio; visto anche il provvedimento di revoca dell’Autorità all’uopo preposta, era come se il punto vendita non fosse mai venuto ad esistenza.
Questa tesi era stata avallata dalla sentenza dei giudici della CTR Puglia, avverso cui il contribuente aveva proposto appello alla Suprema Corte di Cassazione adducendo, in particolare, che il mancato avvio dell’attività di commercio non avrebbe comunque inficiato l’impiego strumentale dei beni, seppure in altra e diversa attività, quale sarebbe stata quella di deposito.
Quindi, sosteneva il contribuente, seppure temporaneamente in modo diverso dalla destinazione originaria e naturale dei beni, questi ultimo sarebbero stati già in funzione nell’anno di accertamento, legittimando così la deduzione fiscale delle relative quote di ammortamento.
I Giudici di legittimità confermano la sentenza di secondo grado, dando rilevanza al fatto che non si era verificata l’entrata in funzione dei beni secondo quella che era la destinazione degli stessi dichiarata dalla parte, nonché in modo conforme alla tipologia dei beni di cui trattasi.
In particolare, secondo la Cassazione, mancherebbe proprio la corrispondenza fra quanto dichiarato dalla contribuente e quanto riscontrabile nella situazione concreta, ove i beni erano stati destinati ad altra attività che, a suo giudizio, ne aveva fatto venir meno il nesso di strumentalità, quantomeno per l’anno oggetto di verifica.
Quindi, ribadiscono i Giudici di legittimità, la deduzione fiscale delle quote di ammortamento dei beni strumentali si fonda sulla qualificazione fiscalmente rilevante dei beni, e le circostanze di fatto invocate dalla società non sono rilevanti poiché esse non sarebbero state formalizzate secondo le modalità di legge.