5 Settembre 2024

Ammortamento fiscale dei beni materiali

di Alessandro Bonuzzi
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La scheda di FISCOPRATICO

Diversamente da quanto avviene sotto il profilo contabile, nell’ambito della disciplina del reddito d’impresa, ai fini dell’”ammortamento fiscale”, non rileva la vita utile stimata del cespite, poiché le quote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali sono deducibili in misura non superiore a quella massima definita dal Legislatore.

L’articolo 102, comma 2, Tuir, stabilisce, infatti, che la deduzione delle quote di ammortamento è ammessa in misura non superiore a quella risultante dall’applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con il decreto del Ministero delle finanze 31.12.1988. Tali coefficienti, in particolare, sono stabiliti per categorie di beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo avendo riguardo al settore produttivo. Nel caso in cui con riferimento a un settore di attività non sia previsto il coefficiente di ammortamento per una certa tipologia di beni, si deve fare riferimento ai coefficienti previsti per beni simili appartenenti ad altre categorie di imprese.

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