Ampliati i soggetti che accedono alla ppc
di Luigi ScappiniL’articolo 1, commi 906 e 907, Legge 208/2015 (Legge di Stabilità per il 2016) interviene sull’agevolazione cosiddetta della piccola proprietà contadina, allargandone i presupposti soggettivi.
La novella è di non poco conto se si tiene presente che con il comma 905 viene modificata l’aliquota dell’imposta di registro applicabile alla transazioni aventi a oggetto terreni agricoli che passa dal 12% al 15% con decorrenza 1° gennaio 2016.
Si ricorda come siano agevolabili le compravendite di terreni agricoli, intendendo come tali quelli qualificati come agricoli (zona E) in base agli strumenti urbanistici vigenti.
Ecco che allora, l’agevolazione in oggetto comporta un indubbio risparmio di imposta, dal momento che si ricorda come l’atto sconti registro e ipotecaria in misura fissa e solamente l’imposta catastale con aliquota dell’1%. A questo deve aggiungersi, inoltre, l’esenzione dall’assolvimento dell’imposta di bollo sugli atti e le relative copie, nonché la riduzione alla metà degli onorari notarili.
L’agevolazione, l’ultima sopravvissuta ai tagli attutati con la Legge 23/2011, disciplinata dall’articolo 2, comma 4-bis, D.L. n. 25/2010, compete a:
- coltivatori diretti, intendendo come tali, ai sensi dell’articolo 31 della Legge 590/1965, coloro che lavorano manualmente e abitualmente alla coltivazione dei terreni e all’allevamento del bestiame, a condizione che la forza lavoro sua e dei suoi familiari non sia inferiore a 1/3 di quella necessaria e
- Iap, figura imprenditoriale introdotta con il D.Lgs. n. 99/2004 e consistente nei soggetti che sono in possesso delle conoscenze e competenze professionali ex articolo 5 Regolamento n.1257/1999/CE, dedicano alle attività ex articolo 2135 codice civile almeno il 50% del proprio tempo e ottengono almeno il 50% del proprio reddito dall’attività agricola, non includendo nel computo eventuali redditi da pensione.
Possono fruire dell’imposizione in misura ridotta anche le società agricole che annoverino almeno un socio (per le società di persone, con l’ulteriore precisazione che nel caso di Sas deve essere l’accomandatario) o un amministratore (per le Srl) che sia Iap.
Con la Legge di Stabilità 2016, viene ampliato il perimetro soggettivo di applicazione, includendo, tra coloro che possono richiedere l’agevolazione, innanzitutto i proprietari di masi chiusi di cui alla Legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 17/2001, per i terreni dagli stessi abitualmente coltivati (comma 906). Si ricorda come gli immobili vengono considerati “maso chiuso” previa richiesta specifica del proprietario alla competente commissione locale per i masi chiusi. Giuridicamente risulta decisiva l’iscrizione dei beni nella sezione I del Libro fondiario. Il successivo comma 917 della legge di Stabilità 2016, sempre in riferimento ai “masi chiusi”, intervenendo sull’articolo 35, Legge 340/2000, introduce un’ulteriore agevolazione, applicabile per i periodi di imposta per i quali non sono ancora scaduti i termini per l’accertamento e per la riscossione, consistente nel prevedere l’esenzione da imposta di bollo, registro, da ogni altra tassa o imposta, nonché dal contributo unificato, per tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi ai procedimenti, anche esecutivi, cautelari e tavolari relativi alle controversie in materia di masi chiusi, nonché quelli relativi all’assunzione del maso chiuso a seguito dell’apertura della successione.
Se quello appena descritto è un ampliamento soggettivo della piccola proprietà contadino applicabile in un limitato contesto territoriale (Provincia autonoma di Bolzano), ad applicazione ben più estesa è la previsione del successivo comma 907, ai sensi del quale l’agevolazione è azionabile anche dal coniuge e dai parenti in linea retta, purché già proprietari di terreni agricoli e conviventi di coltivatori diretti e/o Iap.
Tale previsione potrebbe rappresentare la prosecuzione di quanto previsto in tema di decadenza dalla stessa agevolazione ove l’articolo 11, comma 3 del D.Lgs. 228/2001, esclude la decadenza nell’ipotesi in cui il coltivatore diretto o lo Iap ceda o conceda il godimento del terreno a favore del coniuge, dei parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo che esercitano anch’essi l’attività di imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 2135 codice civile.
Tuttavia non si può non avere un approccio critico a questo ampliamento in ragione della ratio stessa che ispira(va) la norma agevolativa. Infatti, in questo modo, non essendo al momento richiesto anche l’esercizio dell’attività agricola (circostanza che al contrario per la deroga dalla decadenza accade) si concede un’agevolazione a chi di fatto non rispetta i parametri restrittivi richiesti per poter essere considerati Iap o coltivatori diretti e, anzi, a ben vedere non esercita proprio l’attività agricola.