15 Giugno 2017

Analisi di comparabilità: la “mediana” non è un dovere

di Fabio Landuzzi
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Nell’ambito delle verifiche condotte dall’Amministrazione in materia di prezzi di trasferimento, in modo particolare quando il metodo applicato dal contribuente – e magari condiviso dagli organi verificatori – è il “Transactional Net Margin Method” (in sigla, Tnmm), si osserva non di rado l’assunzione rigida del valore della “mediana” come punto fermo ed univoco per il test di congruità della profittabilità della società oggetto di controllo, con la conseguenza che ogni scostamento da tale valore statistico determina materia imponibile posta in contestazione in quanto ritenuta espressiva di una policy di transfer pricing non aderente a principi di libera concorrenza.

Senza entrare in questioni troppo tecniche, si può solo ricordare che in statistica, data una distribuzione di un determinato carattere quantitativo ordinabile in base ad un determinato criterio (nel caso che ci interessa, quindi, la distribuzione riguarda i valori assunti dagli indici di profittabilità dei soggetti selezionati quali “comparabili”), la mediana è quel valore che viene assunto dalle unità statistiche che si trovano nel mezzo della distribuzione stessa, quindi il valore espressivo del 50° percentile.

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