28 Luglio 2014

Analitico induttivo: non necessario il riferimento normativo preciso se dall’atto si desume la tipologia di accertamento utilizzata. La “sostanza” dei dati contabili rileva in fase di controllo

di Maurizio Tozzi – Comitato Scientifico Master Breve 365
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La Corte di Cassazione con l’interessante sentenza n. 16861 depositata in Cancelleria in data 24 luglio 2014, ha affrontato, tra le altre tematiche, due aspetti delicati relativi al ricorso all’accertamento analitico induttivo. Il primo involge il corretto richiamo normativo nella parte motiva dell’avviso di accertamento, laddove spesso si assiste da parte degli Uffici a dei richiami generici verso l’articolo 39, senza specificare se trattasi del primo comma (dove peraltro bisogna distinguere tra accertamenti analitici e analitici induttivi di cui alla lettera d) secondo periodo), ovvero del successivo secondo comma, dedicato agli accertamenti induttivi extracontabili. La seconda problematica, invece, concerne il reale impatto della “sostanza” dei dati emergenti nella contabilità. Spesso, anche in fase di dichiarazione dei redditi, l’attenzione è concentrata alla correttezza formale delle scritture contabili, mentre sfugge il dato sostanziale che emerge dalle informazioni concernenti la modalità con cui è svolta l’attività. Non deve mai ritenersi superfluo ripetere che ciò che conta realmente è l’insieme dei valori (intesi in termini di quantità) delle rimanenze iniziali, degli acquisti e delle rimanenze finali dei fattori produttivi impiegati, in quanto il dato della c.d. “quantità del venduto” è fondamentale per la ricostruzione analitico induttiva dei ricavi dichiarati.

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