Analogie tra trust e fondo patrimoniale
di Luigi FerrajoliCon la sentenza n. 416 del 16 maggio 2015, depositata il 22 maggio 2015, il Tribunale di Siena ha dichiarato l’operatività della tutela revocatoria avente ad oggetto gli atti dispositivi a titolo gratuito di conferimento di beni in trust, compiuti posteriormente rispetto all’insorgere di un credito da tutelare.
Nel caso di specie, la Curatela di una società fallita aveva convenuto in giudizio due amministratori – già citati in un autonomo giudizio di risarcimento del danno per mala gestio promosso dalla medesima società fallita – i quali, a seguito della sentenza dichiarativa di fallimento, avevano conferito immobili di loro proprietà in due distinti trust – affinché fosse accertata l’inefficacia ai sensi degli artt. 2901 cod.civ. e 66 l.f. dei predetti atti di disposizione, attesa la lesione della garanzia patrimoniale prevista dall’art. 2740 cod.civ. e la gratuità della causa dei conferimenti citati.
Analizzando l’effettiva esistenza dei presupposti necessari per l’azione de qua, il Tribunale di Siena ha rinvenuto:
- la sussistenza di un rapporto di credito, rappresentato dal diritto al risarcimento dei danni per mala gestio spettante alla Curatela nei confronti degli amministratori e già oggetto di una pendente causa di responsabilità intentata contro di essi dalla medesima attrice;
- il compimento di atti di disposizione patrimoniale consistenti nei singoli atti istitutivi dei due trust in questione, compiuti a titolo gratuito, finalizzati al sostentamento delle famiglie dei disponenti;
- il c.d. eventus damni rappresentato dal pregiudizio alle ragioni della curatela ossia dalla compressione patrimoniale del debitore connessa all’atto dispositivo da revocare (in particolare, i due disponenti avevano compiuto sei atti di disposizione aventi ad oggetto una pluralità di immobili; l’unico bene alla fine residuante nel patrimonio era rappresentato dalla titolarità di un diritto di usufrutto, del tutto inidoneo a fornire adeguata soddisfazione coattiva del credito per l’eventualità del suo accertamento giudiziale in sede di domanda risarcitoria);
- la c.d. scientia damni data dalla consapevolezza del pregiudizio arrecato agli interessi del creditore attraverso la menomazione della garanzia patrimoniale ex art. 2740 cod.civ., condizione soggettiva che deve essere contestuale al compimento dell’atto oggetto di revocatoria (nel caso di specie emergente dalla posteriorità degli atti rispetto all’insorgenza del credito da tutelare).
Oltre all’analisi delle richiamate condizioni previste dal disposto normativo di cui all’art. 2901 cod.civ., il Tribunale di Siena ha avuto modo di evidenziare che la qualificazione in termini di gratuità del conferimento dei beni in trust finalizzato, come nel caso in esame, alla protezione e soddisfazione delle esigenze familiari rinviene ulteriore conferma nell’analogia dell’istituto de quo con quello del fondo patrimoniale disciplinato dagli artt. 167 e ss. cod.civ. (la cui istituzione, tramite conferimento di beni, è pacificamente ritenuta in giurisprudenza quale negozio a titolo gratuito: in tal senso si vedano Cass. Civ. n. 2816/08 e n. 19131/04), condividendone i relativi atti istitutivi, la causa di segregazione e l’effetto di creazione di un patrimonio separato e assoggettato ad un vincolo di destinazione.
Come noto, l’istituzione del fondo patrimoniale permette la destinazione di determinati beni immobili, mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito, all’esclusivo soddisfacimento dei bisogni della famiglia. In ragione della sua “nobile” finalità, il legislatore ha ritenuto di tutelare tale vincolo dall’attacco indiscriminato dei creditori mediante una sorta di inespropriabilità relativa che, tuttavia, tiene conto dei creditori potenzialmente lesi dalla costituzione di un fondo patrimoniale i quali possono tutelare le proprie ragioni anche mediante il ricorso allo strumento dell’azione revocatoria.
Poiché il trust, come il fondo patrimoniale, si presta a sottrarre ai creditori le garanzie di cui all’articolo 2740 cod.civ., il medesimo può costituire oggetto di domanda di revocatoria ordinaria in quanto negozio gratuito finalizzato a trasferire i beni ad una gestione separata senza corrispettivo alcuno e con sottrazione di essi ai creditori (da ultimo, Tribunale di Novara, sentenza n. 81 del 29.01.2015)
Alla luce di tali principi, evidenziando l’analogia tra i due istituti potenzialmente oggetto di tutela ex art. 2901 cod.civ., il Tribunale di Siena ha quindi accolto la domanda per revocatoria ordinaria promossa dal fallimento, ritenendo pienamente operativa tale tutela anche in caso di credito litigioso e nonostante il conferimento in un trust fosse un atto dispositivo a titolo gratuito con non poche difficoltà nell’esazione coattiva del credito.
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