27 Ottobre 2014

Anatocismo bancario: un esempio pratico di calcolo

di Luigi Ferrajoli
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Sono ormai numerose le
pronunce dei Tribunali civili in merito alla
condanna degli istituti bancari alla
ripetizione delle somme indebitamente versate dai clienti a titolo di
capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, di
commissioni di massimo scoperto nonché di altri oneri loro imputati in
assenza di specifica pattuizione contrattuale.
Recentemente anche il Tribunale Ordinario di Ancona, con l’
ordinanza emessa in data 03.09.2014, si è pronunciato in argomento, rilevando la
nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi
anatocistici e per conseguenza condannando l’istituto bancario convenuto in giudizio al
pagamento della somma di €
354.743,66, oltre interessi legali e spese di lite, sulla base dei calcoli effettuati dal
consulente tecnico d’ufficio nominato dal giudice.
Nel caso di specie la Società cliente aveva intrattenuto con la Banca un rapporto di
conto corrente a partire dagli anni ’80 e fino al 2009, da cui erano derivate una serie di linee di
credito improntate ad eseguire operazioni in conto
anticipi ed operazioni in
valuta estera, le cui poste attive e passive
confluivano nel conto corrente ordinario.
Nel corso del rapporto l’istituto bancario aveva progressivamente
variato l’importo del credito messo a disposizione della società, peraltro in maniera del tutto
arbitraria e senza nessun riferimento all’andamento del tasso ufficiale di sconto, in
danno della cliente.
Inoltre, le
condizioni generali del contratto di conto corrente
non prevedevano l’espressa pattuizione del tasso di
interesse a debito del cliente e delle altre condizioni economiche
applicate al rapporto.
La banca, applicando le condizioni praticate usualmente su
piazza, aveva effettuato la capitalizzazione
trimestrale degli interessi passivi dovuti dalla correntista, nonché addebitato alla Società cliente oneri non dovuti ed ingiustificati a titolo di
commissione di massimo scoperto ed altre
spese.
Entrando nel merito della metodologia di
calcolo, il Giudice ha precisato che, accertata la
nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale o di altre clausole contenute nel contratto di conto corrente per genericità, il saldo del conto deve essere
rideterminato facendo rinvio al disposto di cui all’art.
1284 cod.civ. che prevede l’
anno come elemento per la determinazione della misura del
saggio degli interessi legali, dovendosi ritenere che tale
criterio “legale” venga ad operare in caso di mancata pattuizione in senso contrario.
Nel corso del giudizio è stata quindi disposta
CTU volta ad accertare i
vizi del rapporto intercorso tra le parti e a determinare il
quantum indebitamente corrisposto all’istituto bancario.
Il consulente tecnico ha effettuato
varie ipotesi di calcolo, tenendo in considerazione anche l’assenza di continuità nella
documentazione prodotta dall’attore, attesa la
mancanza degli estratti conto relativi ad interi trimestri e l’incompletezza delle movimentazioni nei trimestri
disponibili.
La consulenza tecnica del perito ha posto in luce l’
illegittima applicazione:
–          del sistema anatocistico;
–          di interessi a debito per il correntista non pattuiti;
–          di importi applicati a titolo di commissione di massimo scoperto;
–          di interessi oltre il tasso usurario via via stabilito.
Il Giudice marchigiano, condividendo le premesse da cui è partita l’analisi del perito e rilevando che la
Banca convenuta non aveva fornito specifiche deduzioni e prove – che aveva l’
onere di fornire – circa la specifica
pattuizione delle condizioni contrattuali applicate al rapporto intercorso con il
correntista, ha accolto le risultanze della CTU nel senso di
epurare il saldo passivo del cliente di tutte le
somme non espressamente concordate con l’istituto di credito.
Circa le alternative di
calcolo prospettate dal perito, il giudicante ha
condiviso l’ipotesi in cui il CTU ha proceduto a rettificare il saldo del conto corrente in applicazione della
capitalizzazione semplice con rideterminazione degli interessi al
tasso legale di eliminazione delle valute,
eliminazione di tutte le
competenze, senza tenere conto della prescrizione attesa la specifica prova circa la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse effettuate in conto corrente, con conseguente accertamento di un
saldo a favore del correntista pari ad € 
354.743,66.
Infine, il Giudice ha riconosciuto come dovuti altresì gli
interessi legali, dalla domanda sino al soddisfo, mentre
non ha ritenuto fosse dovuto alcunché a titolo di
rivalutazione monetaria, poiché l’attore non avrebbe provato di aver subito un maggior danno derivante dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora, ai sensi dell’art.
1224 cod.civ., non compensato dalla corresponsione degli interessi legali.
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