17 Dicembre 2016

Anche per il 2017 innalzata l’aliquota compensativa per suini e bovini

di Luigi Scappini
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Il Governo interviene ancora – per il secondo anno consecutivo – a supporto del settore agricolo attraverso la rimodulazione delle percentuali compensative da applicarsi in sede di liquidazione dell’Iva di periodo.

Il comparto agricolo soggiace, per effetto di quanto previsto dalla VI Direttiva comunitaria in materia Iva, trasfusa nella Direttiva 2006/112/CE, che ne concede la facoltà ai Paesi membri, a un regime Iva speciale.

In particolare, l’Italia ha recepito tale facoltà a mezzo degli articoli 34 e 34-bis del D.P.R. 633/1972.

Il regime, che rappresenta, al rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi, quello naturale, nella pratica consiste in una modalità speciale di detrazione dell’imposta e rappresenta uno strumento politico di sostegno in possesso dei Governi per tutelare un comparto debole rispetto a quello terziario e industriale.

Altro scopo del regime speciale è quello di attenuare e semplificare, in ragione proprio delle caratteristiche dei soggetti coinvolti, gli adempimenti burocratici e amministrativi ordinariamente previsti, tuttavia, non si può non evidenziare come tale intento viene meno o comunque risulta attenuato quando norme di corollario, introducono altri adempimenti burocratici di contorno. Ci stiamo riferendo nello specifico al recente “spesometro trimestrale” previsto anche per gli imprenditori agricoli, con la sola eccezione dei “soggetti passivi di cui all’articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, situati nelle zone montane di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601”, esenzione tra le altre cose scritta male; infatti, non si comprende appieno se il requisito della zona montana deve riferirsi alla residenza del contribuente o alla zona censuaria dei terreni (logicità porterebbe a sposare la seconda tesi, ma il dato letterale non propende in tal senso).

In attesa di un chiarimento da parte dell’Agenzia delle entrate, e tornando al regime speciale Iva previsto per il mondo agricolo, come anticipato, esso rappresenta, al rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla norma stessa, il regime naturale, salvo opzione, ai sensi del comma 11 del medesimo articolo, per il regime ordinario.

Il requisito soggettivo richiesto è l’essere “produttori agricoli”, soggetti individuati compiutamente al comma 2 nei seguenti:

  1. soggetti esercenti le attività di cui all’articolo 2135 codice civile;
  2. soggetti che esercitano attività di pesca in acque dolci, di piscicoltura, di mitilicoltura, di ostricoltura e di coltura di altri molluschi e crostacei, nonché di allevamento di rane;
  3. organismi agricoli di intervento;
  4. cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2 D.Lgs. 228/2001;
  5. associazioni e loro unioni costituite che effettuano cessioni di beni prodotti prevalentemente dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, nonché gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori soci.

Il requisito oggettivo consiste nel cedere prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte della tabella A allegata al D.P.R. 633/1972.

Il regime speciale agricolo è un regime speciale di detrazione e non anche un regime speciale di applicazione del tributo, quindi, salvo casi particolari e ben individuati dall’articolo 34 D.P.R. 633/1972, in sede di cessione si applicano, per determinare l’Iva le aliquote edittali, mentre, al momento della determinazione dell’Iva assolta da portare in detrazione si applica alla base imponibile delle cessioni un’aliquota forfettaria, comunemente chiamata aliquota compensativa.

Ed è su tali aliquote che interviene nuovamente la legge di Bilancio per il 2017; in particolare, il comma 45 dell’articolo unico conferma per l’anno 2017 l’aumento delle percentuali di compensazione Iva sulle cessioni di animali vivi della specie bovina (e bufalina) e suina. Sarà un D.M., da emanarsi entro il 31 gennaio 2017, a determinare le aliquote compensative applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina, innalzandole, rispetto alle previste del 7% per i bovini e 7,30% per i suini, nel limite massimo rispettivamente del 7,7% e dell’8%.

Ipotizziamo di avere un imprenditore agricolo che procede alla cessione di bovini per un totale di 10mila euro. L’aliquota Iva dei bovini è pari al 10% con la conseguenza che si verrà a generare in capo all’allevatore un Iva a debito per 1000 euro.

In sede di liquidazione dell’imposta, per determinare l’Iva realmente dovuta, non dovrà portare in detrazione quella realmente assolta sugli acquisti, ma determinerà l’importo applicando alla base imponibile della cessione l’aliquota compensativa prevista da ultimo dal D.M. 23 dicembre 2005.

L’aliquota prevista fino a tutto il 2015 era quella del 7,3%, in ragione della quale l’Iva ammessa in detrazione era pari a 730 euro.

A decorrere dalla prima liquidazione Iva del 2017, la percentuale da applicare sarà pari al massimo al 7,7% con conseguente maggiore Iva in detrazione per un importo di 40 euro.

Le nuove aliquote compensative si renderanno applicabili solamente in via transitoria per il periodo di imposta 2017.

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