18 Ottobre 2013

Anche gli acquisti da San Marino vanno nella comunicazione polivalente

di Luca Mambrin
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Fra i dati da segnalare nell’ambito della c.d. comunicazione polivalente vi sono anche gli acquisti di beni effettuati da operatori di San Marino.

Come è noto, vi sono due diverse procedure alternative a disposizione degli operatori italiani, previste dal D.M. 24/12/1993:

– procedura con addebito dell’Iva da parte del cedente sanmarinese;

– procedura senza addebito dell’Iva da parte del cedente sanmarinese.

Procedura con addebito di Iva

In questo caso il cedente sammarinese emette la fattura in 4 copie, con l’indicazione del proprio numero di identificazione fiscale e del numero di IVA del cessionario italiano. Provvede poi ad indicare la natura, la qualità e la quantità dei beni oggetto della compravendita, indicando separatamente l’ammontare dell’Iva da egli stesso dovuta. Il cedente sammarinese presenta poi al proprio ufficio tributario la fattura accompagnata da un elenco riepilogativo in quattro esemplari e consegna allo stesso ufficio tributario la somma corrispondente all’ammontare dell’IVA risultante sull’elenco di presentazione; deve infine trasmettere la fattura originale restituita dall’ufficio tributario al cessionario italiano. L’ufficio tributario sanmarinese deve timbrare le fatture e provvedere a trasmettere all’ufficio iva di Pesaro, entro 15 giorni dal ricevimento, tre esemplari delle stesse e a versare l’imposta.

Il cessionario italiano registrerà le fatture originali a norma dell’art. 25 del D.P.R. 633/1972 e detrarrà l’IVA, nei limiti oggettivi e soggettivi di cui all’art. 19 del D.P.R. 633/1972.

Procedura senza addebito di Iva

In questa seconda ipotesi il cedente sammarinese emette la fattura in 3 esemplari, senza evidenziare l’Iva dovuta, indicando il proprio numero di identificazione fiscale e il numero di partita Iva del cessionario italiano, oltre che la natura, qualità e quantità dei beni oggetto della compravendita e trasmette poi al cessionario italiano la fattura originale vidimata dall’Ufficio Tributario di San Marino.

Il cessionario italiano deve integrare con l’Iva la fattura vidimata dall’Ufficio Tributario sammarinese, da registrarsi poi nel registro degli acquisti, ed emettere autofattura in base al comma 2 dell’articolo 17 D.P.R. 633/1972, da registrarsi poi nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi.

L’operatore italiano deve infine dare comunicazione dell’avvenuta annotazione della fattura nei registri Iva vendite e acquisti all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente, indicando il numero progressivo annuale di tali registrazioni.

Come stabilito dal Provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 94908 del 02/08/2013, in relazione all’assolvimento dell’ultimo adempimento evidenziato dovrà essere utilizzato il nuovo modello denominato “Modello di comunicazione polivalente”.

L’obbligo scatterà per le operazioni effettuate a decorrere dall’1.1.2014, mentre l’utilizzo del modello è soltanto facoltativo per la comunicazione delle operazioni annotate a partire dall’1.10.2013 sino a quelle effettuate al 31.12.2013: pertanto per le operazioni riferite all’ultimo trimestre del 2013 il contribuente potrà scegliere se proseguire con la comunicazione cartacea oppure utilizzare il nuovo modello.

La comunicazione attraverso il modello polivalente deve essere inviata telematicamente all’Agenzia delle entrate entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione della fattura.

Nell’ambito del modello deve essere compilato il quadro SE, riservato, oltre che per la comunicazione di acquisti di servizi da soggetti non residenti, alla comunicazione di cui all’art. 16, lettera c), del D.M. 24 dicembre 1993 relativa proprio alle operazioni di acquisto da operatori economici sammarinesi.

Le istruzioni precisano che dovranno essere riportati i dati anagrafici dell’operatore di San Marino (distinguendo se persone fisiche o meno, e nel caso di società, associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica devono essere indicati anche gli estremi anagrafici di una delle persone che ne hanno la rappresentanza); è obbligatoria l’indicazione del codice identificativo IVA dell’operatore sanmarinese, oltre che l’indicazione del codice stato estero “037” che identifica la Repubblica di San Marino.

Per quanto riguarda i dati contabili dell’operazione dovranno essere riportati:

– la data di emissione del documento/fattura;

– la data di registrazione della fattura;

– il numero della fattura;

– l’imponibile/Importo;

– l’imposta.

Le istruzioni precisano che:

– il campo “Data di registrazione” è obbligatorio a differenza del campo “Numero fattura”;

– i campi “Imponibile/Importo” e “Imposta” possono essere maggiori o uguali a zero (ma almeno uno dei due deve essere maggiore di zero);

– l’imposta non può essere superiore all’aliquota massima dell’importo.