23 Luglio 2020

Anche il forfettario può cedere il credito da sisma bonus

di Sergio Pellegrino
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La scheda di FISCOPRATICO

Nella risposta n. 224 pubblicata ieri, sollecitata da un’istanza di interpello presentata da un avvocato che ha aderito al regime forfettario, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato tre problematiche legate al sisma bonus:

  • la prima di carattere soggettivo, per comprendere se, nella sua qualità di contribuente forfettario, l’istante ha la possibilità di cedere all’impresa che effettuerà i lavori finalizzati alla riduzione del rischio sismico il credito corrispondente alla detrazione legata appunto al sisma bonus;
  • la seconda di carattere oggettivo, per verificare se sono agevolabili le spese per la realizzazione dell’intonaco di fondo e di finitura, della tinteggiatura e dei decori (l’immobile in questione ha il vincolo paesaggistico);
  • la terza di carattere operativo, per individuare la corretta modalità di pagamento dell’impresa, volendo utilizzare la cessione del credito a parziale pagamento del corrispettivo dovuto.

Dopo aver delineato i riferimenti normativi, l’Agenzia procede nell’analisi dei tre quesiti posti dall’istante.

Per quanto riguarda l’aspetto soggettivo e la possibilità di optare per la cessione del credito, così come previsto dal comma 1–quinquies dell’articolo 16 del D.L. 63/2013, viene evidenziato come il punto 2 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 8 giugno 2017 preveda la possibilità di cedere il credito da parte di tutti i condomini teoricamente beneficiari della detrazione, anche se non tenuti al versamento dell’imposta in quanto l’imposta lorda è assorbita da altre detrazioni o non è dovuta.

È dunque irrilevante il fatto che il reddito non concorra alla formazione della base imponibile Irpef perché assoggettato ad un regime sostitutivo, come è appunto nel caso di specie, avendo l’avvocato istante aderito al regime forfettario.

Sottolinea, anzi, l’estensore della risposta come l’istituto della cessione sia stato introdotto proprio con l’obiettivo di garantire ai contribuenti possibilità alternative rispetto alla detrazione nel caso in cui questa non possa essere fruita.

Per quanto concerne invece il quesito relativo alla tipologia di interventi agevolabili, l’Agenzia ricorda che la disciplina del sisma bonus deve essere inquadrata nello scenario normativo di riferimento rappresentato dall’articolo 16-bis del Tuir e che, con la risoluzione n. 147/E/2017, è stato già chiarito che anche per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico vale il principio in base al quale l’intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore ad esso collegati o correlati.

Conseguentemente, nella fattispecie in esame, l’agevolazione spetta anche in relazione alle spese sostenute per gli interventi realizzati sulla facciata, compresi quelli per la realizzazione dell’intonaco di fondo, dell’intonaco di finitura della tinteggiatura e dei decori, se appunto questi possono essere considerati di completamento rispetto all’intervento “funzionale” alla riduzione del rischio sismico.

Infine, la questione legata alle modalità di pagamento all’impresa che effettua i lavori, tenendo conto dell’esigenza di considerare il credito ceduto come parziale pagamento del corrispettivo.

Al riguardo il punto 3 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 8 giugno 2017 prevede innanzitutto che il credito cedibile da parte di ciascun condomino corrisponda alla detrazione dell’imposta lorda che teoricamente gli spetta.

Il successivo punto 4 stabilisce invece che, per effettuare la cessione del credito, se i dati non sono indicati nella delibera assembleare che approva gli interventi, i condòmini devono comunicare all’amministratore, entro 31 dicembre del periodo di imposta interessato, l’avvenuta cessione del credito, indicando anche i dati del cessionario e la sua accettazione (dati che vengono comunicati dall’amministratore all’Agenzia delle Entrate telematicamente).

La fattura emessa da parte del fornitore deve chiaramente indicare l’intero corrispettivo dovuto, comprensivo del credito d’imposta acquisito.

Nel caso di specie, l’Agenzia dà il proprio beneplacito alla soluzione proposta dall’istante.

Questi verserà al condominio il differenziale tra l’importo da lui dovuto, sulla base della ripartizione decisa in assemblea, e l’ammontare della detrazione che gli spetterebbe. Materialmente il pagamento al fornitore sarà effettuato da parte del condominio, mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.