Anche il TAR Lazio smaschera le finte associazioni
di Carmen MusuracaGuido Martinelli
Con la sentenza n.9013 depositata il 18 ottobre 2013, il TAR Lazio elenca una serie di indizi certamente rivelatori del fraudolento abuso delle agevolazioni di carattere fiscale e amministrativo da parte di fittizie associazioni e centri culturali, con una pronuncia che lancia diversi input con importanti ricadute anche per la magistratura tributaria.
Il Tribunale amministrativo ha rigettato il ricorso presentato da una associazione culturale affiliata ad una associazione di promozione sociale a carattere nazionale avente finalità assistenziali, avverso la determina dirigenziale con la quale Roma Capitale ordinava la cessazione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico illegittimamente intrapresa senza essere in possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative.
A seguito di un controllo dalla polizia municipale della capitale presso la sede sociale dell’ente, infatti, gli agenti avevano accertato che, sotto la parvenza di associazione culturale, era stata avviata una attività di somministrazione di alimenti e bevande congiuntamente all’attività di esecuzioni musicali, camuffando la natura di soci della clientela indistinta presente nel locale attraverso la predisposizione di finti tesseramenti per chiunque accedesse al solo scopo di legittimare il godimento delle agevolazioni fiscali e amministrative riservate agli enti associativi.
La materia delle attività di somministrazione dei circoli privati trova il proprio fondamento normativo nella legge n. 287 del 1991 e nel successivo D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235 attraverso cui è stato introdotto il “regolamento recante semplificazioni del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati” eliminando il regime della “doppia autorizzazione” solo per gli enti che operano esclusivamente in favore dei propri soci e inserendo uno stretto collegamento tra la disciplina amministrativa e quella fiscale agevolativa di cui all’art. 148 del Tuir che vanno, adesso, lette in parallelo.
Affinché si possa legittimamente godere del regime di vantaggio di cui al combinato disposto delle norme citate è, dunque, di primaria rilevanza la sussistenza del presupposto che l’attività svolta dal sodalizio sia effettivamente resa in favore e nell’interesse esclusivo di una ristretta cerchia di soggetti legati tra di loro dal vincolo associativo o del tesseramento al medesimo ente di promozione sociale a carattere nazionale, legami questi capaci di conferire il carattere di familiarità tipico di un circolo privato ed escludere, di contro, la circostanza che i servizi siano, invece, messi sul mercato a potenziale vantaggio del pubblico indistinto.
Nel caso di specie, invece, gli agenti di polizia locale nel corso del sopralluogo avevano accertato che nel circolo in questione si svolgeva attività di intrattenimento musicale rivolto al pubblico senza la presenza delle relative autorizzazioni amministrative per ciò necessarie; presso il bar vi era una persona addetta al tesseramento che rilasciava le tessere al momento dell’ingresso degli avventori senza alcuna formalità, procedendo contemporaneamente alla compilazione delle stesse ad alla trascrizione dei nominativi sul libro dei soci e sul verbale di assemblea retrodatandoli; l’unica attività svolta era la somministrazione e l’ascolto della musica e non veniva svolta alcuna attività socio culturale né vi erano spazi potenzialmente ad essa destinati.
A parere del Collegio, tutti gli elementi appena richiamati “appaiono senza alcun dubbio congruenti indici rivelatori di un espediente volto in realtà a consentire nel locale l’ingresso indiscriminato del pubblico senza che sussista l’effettivo collegamento stabile con l’associazione”, e ciò anche in ragione del fatto che, il modus operandi riscontrato, si poneva in chiara violazione con le norme dello Statuto della ricorrente che prevedeva, al fine del perfezionamento del rapporto associativo, la presentazione di una apposita domanda da parte dell’aspirante socio e la relativa accettazione da parte dell’ente, portando ad ogni modo a ritenere comunque “non regolarmente associati gli avventori presenti al momento del sopralluogo”.
In sostanza, concludono i Giudici, è chiaro “essersi in presenza di un pubblico esercizio che intende qualificarsi come circolo privato al precipuo fine di eludere le limitazioni poste dalla legge e dai regolamenti locali alla apertura di nuovi esercizi di somministrazione al pubblico” e devono considerarsi pienamente legittimi i controlli e i provvedimenti adottati da parte dell’autorità amministrativa e, dunque, rigettarsi ogni eccezione e deduzione dell’associazione ricorrente.