Anche il trasferimento delle partecipazioni a discendenze diverse può beneficiare dell’esenzione
di Sergio PellegrinoIl legislatore, sia in ambito civilistico che tributario, guarda con estremo favore al passaggio generazionale delle aziende di famiglia, che cerca di agevolare con misure ad hoc.
A livello fiscale assume particolare rilevanza in questo campo la disposizione dell’articolo 3, comma 4-ter, del D.Lgs. 346/1990, che consente, a determinate condizioni, di trasferire complessi aziendali e partecipazioni societarie a coniugi e/o discendenti in esenzione dall’imposta di successione e donazione.
Mentre per aziende e partecipazioni in società di persone l’unico requisito da rispettare è quello del loro mantenimento per un periodo almeno quinquennale, per quanto riguarda le partecipazioni in società di capitali la disposizione richiede anche che le quote o le azioni oggetto di trasferimento consentano di acquisire o integrare il controllo di diritto ex articolo 2359, comma 1, n. 1, del codice civile da parte dell’avente causa.
Quest’ultima condizione non pone, evidentemente, particolari problematiche nelle situazioni più “lineari”, ossia quando la partecipazione è di controllo sia in capo al soggetto che la trasferisce, sia in capo a quello che la riceve: è questo, ad esempio, il caso del padre che detiene una quota del 60% in una S.r.l. e la dona al figlio.
L’agevolazione spetta anche qualora la partecipazione non si possa qualificare come di controllo per il dante causa, ma consenta di acquisire o integrare il controllo in capo all’avente causa: potrebbe essere la situazione nella quale il figlio già detiene il 25% del capitale di una S.r.l., e riceve dalla madre un ulteriore 30%, o ancora la fattispecie nella quale i genitori hanno ciascuno il 50% delle azioni di una S.p.A. e le donano congiuntamente al figlio.
Ma che cosa succede se i discendenti sono più d’uno?
Se, ad esempio, un genitore è unico socio di una S.r.l. unipersonale e intende donare le quote ai due figli, trasferendo il 50% a ciascuno, evidentemente non vi sarebbe la possibilità di fruire della misura agevolativa e vi dovrebbe essere l’applicazione dell’imposta di donazione in misura proporzionale.
La prassi dell’Agenzia delle Entrate (circolare n. 3/E/2008 e risoluzione 75/E/2010) ha però indicato che, in questi casi, l’esenzione può spettare comunque, a condizione che le partecipazioni vengano trasferite in comproprietà fra gli aventi causa, con la nomina di un rappresentante comune che disponga della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria.
In questo ambito molto interessante è una recente risposta dell’Agenzia delle Entrate ad un’istanza di interpello (risposta n. 37 del 7 febbraio 2020) che affronta la situazione di una holding, costituita nella forma di S.p.A., detenuta da tre fratelli che vogliono realizzare il passaggio generazionale a favore dei propri discendenti beneficiando del regime agevolativo di cui all’articolo 3, comma 4-ter, del TUS.
L’operazione che si intende realizzare si articola in due passaggi:
- conferimento del 100% delle azioni detenute nella holding dai tre fratelli in una costituenda “super holding”, applicando il regime di realizzo controllato delle plusvalenze disciplinato dall’articolo 177 del Tuir, ricevendo così il 100% delle quote della newco in comunione e nominando un rappresentante comune;
- successivo trasferimento delle quote della “super holding” (piena proprietà del 18%; nuda proprietà dell’82% con attribuzione del diritto di voto) ai propri eredi tramite un unico atto formale in cui confluiscono i tre patti di famiglia posti in essere dai tre fratelli a beneficio dei rispettivi discendenti.
La comunione verrebbe conservata e non sciolta quantomeno per il periodo di monitoraggio quinquennale previsto dalla disposizione, con un rappresentante comune che rappresenterà l’intero capitale sociale.
La peculiarità del caso è rappresentata dal fatto che il controllo di diritto viene assunto in comunione, beneficiando dell’esenzione, da soggetti che, sebbene parenti, appartengono a discendenze diverse.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, però, le cessioni contestuali e congiunte delle partecipazioni “comportano, in sostanza, il totale trasferimento del controllo di diritto dai disponenti ai discendenti, in comunione, realizzando, quindi, il passaggio generazionale dell’impresa dei genitori ai figli, in linea con la ratio della norma agevolativa”.
Una conclusione di questo tipo, niente affatto scontata, appare di estremo rilievo, consentendo dunque un’efficiente pianificazione del passaggio generazionale non soltanto, come nel caso di specie, quando la società è una società familiare che deve essere trasmessa a diversi rami di discendenza, ma anche nel caso in cui la società sia originariamente partecipata da soggetti che non sono familiari.