Anche la Cassazione “salva” la ppc in caso di scissione parziale
di Luigi ScappiniLa Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 28169 del 27.09.2022, si è occupata di piccola proprietà contadina e di decadenza nel caso di operazioni straordinarie, allineandosi alla recente risposta a interpello n. 309 del 30.04.2021.
Come noto, la c.d. piccola proprietà contadina rappresenta un’agevolazione, concessa ai coltivatori diretti, agli Iap, ai soggetti equiparati (i.e. società agricole ex D.Lgs. 99/2004), nonché al coniuge o ai parenti in linea retta, purché già proprietari di terreni agricoli e conviventi, di coltivatori diretti e Iap e nel caso di terreni relativi a masi chiusi.
L’articolo 2, comma 4-bis, D.L. 194/2009, prevede una norma antielusiva con cui è prevista la decadenza “se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente.”.
In deroga a tale previsione, e con un evidente intento di agevolare il passaggio generazionale, vero tallone di Achille dell’agricoltura, è previsto che non si ha decadenza, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 11, comma 3, D.Lgs. 228/2001, nel caso di alienazione o concessione in godimento del fondo, nel periodo quinquennale di monitoraggio, a favore del coniuge, di parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado, anch’essi imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 2135 cod. civ.; inoltre, altra causa di non decadenza è l’alienazione “conseguente all’attuazione di politiche comunitarie, nazionali e regionali volte a favorire l’insediamento di giovani in agricoltura o tendenti a promuovere il prepensionamento nel settore”.
Oggetto dell’ordinanza n. 28169 è un avviso di accertamento per revoca delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina riguardante un fondo, acquistato nel 2007 da parte di una società che, successivamente, nel quinquennio di monitoraggio (nell’anno 2010), era oggetto di un’operazione di scissione parziale con assegnazione dei terreni “agevolati” a una società semplice con soci 2 dei 3 soci della scissa. Tale società semplice, una volta “ricevuti” i terreni procedeva alla concessione in godimento alla scissa.
I Supremi giudici analizzano la fattispecie della scissione partendo dal dato civilistico, evidenziando che, per effetto di quanto previsto dall’attuale articolo 2506 cod. civ., l’operazione di scissione è classificabile quale vicenda traslativa; tuttavia, “nelle operazioni di fusione e scissione, pur avendosi una modifica del “soggetto” a cui sono imputate determinate situazioni giuridiche, non muta però la “parte” dei rapporti giuridici ricompresi nel patrimonio che forma oggetto dell’operazione, poiché, da un punto di vista sostanziale, la titolarità delle situazioni giuridiche comprese nel patrimonio oggetto dell’operazione non muta per effetto delle stesse, non essendo ravvisabile una vicenda corrispondente all’“alienazione””.
Da un punto di vista fiscale, l’articolo 173 Tuir prevede la neutralità della scissione e come affermato dall’Agenzia delle entrate con la risposta a interpello n. 309/2021, l’operazione concretizza una vicenda meramente evolutiva del medesimo soggetto, sia pure in nuovo assetto organizzativo, ragion per cui l’assegnazione di fondi nell’ambito di una tale operazione non pone in essere un trasferimento dei beni stessi.
In ragione di ciò, l’ordinanza n. 28169/2022 ha stabilito che “Non costituisce causa di decadenza dalle agevolazioni per la cd. piccola proprietà contadina l’operazione di scissione parziale effettuata entro cinque anni dall’acquisto dei terreni agricoli, purché permangano, in capo alla società beneficiaria, gli altri requisiti cui risulta subordinato il trattamento agevolativo in questione, concretizzando l’operazione di scissione una vicenda, meramente evolutiva del medesimo soggetto, sia pure in un nuovo assetto organizzativo.”.
Preso atto che la scissione non comporta decadenza dalla ppc, l’agevolazione non viene meno nemmeno in ragione della successiva concessione in affitto dei terreni da parte della beneficiaria in favore della scissa; infatti, come affermato dalla Corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 15905/2022 “In tema di agevolazioni di cui alla piccola proprietà contadina, l’esclusione della decadenza dai benefici, ai sensi dell’articolo 11 del d.lgs. n. 228 del 2001, opera anche nelle ipotesi in cui l’affitto o la vendita vengano effettuate a favore di una società, sia essa di persone che di capitale, il cui oggetto sociale sia riconducibile all’articolo 2135 cod. civ., e che abbia una compagine societaria composta esclusivamente da soci legati da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo, con l’originario beneficiario dell’agevolazione“.