Anche per la donazione di valori mobiliari serve l’atto pubblico
di Angelo GinexIl trasferimento di valori mobiliari per spirito di liberalità realizzato a mezzo banca, attraverso l’esecuzione di un ordine di bancogiro, non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta, con la conseguenza che per tale operazione è necessaria la stipulazione dell’atto pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiario, salvo che ricorra l’ipotesi della donazione di modico valore. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 18725 del 27 luglio 2017.
La vicenda trae origine da un trasferimento di strumenti finanziari, di cospicuo valore, depositati su un conto bancario, eseguito a titolo di liberalità in favore di un terzo in virtù di un ordine in tal senso impartito alla banca dal titolare del conto, deceduto pochi giorni dopo l’operazione. Apertasi la successione ab intestato dell’ordinante, la figlia del de cuius agiva in giudizio nei confronti del beneficiario del trasferimento, al fine di far valere la nullità del negozio attributivo e ottenere la restituzione del valore degli strumenti finanziari donati in ragione della quota di un terzo ad essa spettante sul patrimonio ereditario.
Nella pronuncia in commento, le Sezioni Unite hanno dovuto innanzitutto chiarire se l’operazione descritta configura una donazione tipica (c.d. donazione diretta) ex articolo 769 cod. civ. o una liberalità non donativa (c.d. donazione indiretta) ex articolo 809 cod. civ.. Ciò, per le evidenti ricadute sul piano della disciplina applicabile, soprattutto in relazione al regime della forma solenne, prevista dall’articolo 782 cod. civ. per la donazione diretta, ma non richiesta per quella indiretta.
Sul punto, la Suprema Corte ha osservato come il trasferimento di valori mobiliari scaturente dall’operazione di bancogiro è destinato a rinvenire la propria giustificazione causale nel rapporto intercorrente tra l’ordinante-disponente e il beneficiario, atteso che gli strumenti finanziari trasferiti al beneficiario provengono dalla sfera patrimoniale del disponente ed il trasferimento si realizza, non attraverso un’operazione triangolare di intermediazione giuridica, ma, più semplicemente, mediante un’attività di intermediazione gestoria dell’ente creditizio, rappresentando il bancogiro una mera modalità di trasferimento di valori del patrimonio di un soggetto in favore del patrimonio di altro soggetto.
Chiarito ciò, ne deriva – secondo quanto affermato dai Giudici di Piazza Cavour – che proprio dal rapporto intercorrente tra l’ordinante-disponente ed il beneficiario dovrà desumersi la causa che sorregge l’accreditamento, poiché, laddove questa si atteggi come causa donandi, deve ritenersi necessario, ad evitare la ripetibilità dell’attribuzione patrimoniale da parte del donante, l’atto pubblico di donazione tra il beneficiante ed il beneficiario, a meno che si tratti di donazione di modico valore.
Più precisamente, nella sentenza in rassegna si legge che “il trasferimento per spirito di liberalità di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario realizzato a mezzo banca, attraverso l’esecuzione di un ordine di bancogiro impartito dal disponente, non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta; ne deriva che la stabilità dell’attribuzione patrimoniale presuppone la stipulazione dell’atto pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiario, salvo che ricorra l’ipotesi della donazione di modico valore”.
In conclusione, il trasferimento di valori mobiliari effettuato senza l’atto pubblico di donazione è nullo, anche nella ipotesi in cui tale operazione risulti comprovata da un bonifico bancario, con la conseguenza che, in caso di morte del donante-disponente, la nullità del negozio lesivo del patrimonio ereditario può essere fatta valere in giudizio dai suoi eredi.