Anche l’avviso di rettifica Iva è soggetto al termine di 60 gg. prima della notifica
di Fabrizio Dominici
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 5373 del 16.12.2013 torna sulla questione dell’accertamento “anticipato” ribadendo l’invalidità dell’atto emesso in violazione del termine di 60 giorni, anche in assenza di compilazione del verbale di constatazione.
Il Supremo collegio ha così sanzionato con la nullità dell’avviso di rettifica IVA, emesso prima del decorso dei 60 giorni canonici (e non preceduto dal prescritto contraddittorio preventivo) dal verbale di chiusura delle operazioni di verifica, conseguenti ad alcuni verbali di accesso, l’ultimo dei quali redatto 30 giorni prima della notifica dell’atto rettificativo, e quindi in violazione del termine di 60 gg. prescritto dall’ articolo 12, co. 7, legge n. 212 del 2000.
E’ infatti sempre più frequente che l’Agenzia si rechi presso la sede del contribuente, si faccia consegnare la documentazione necessaria all’espletamento della verifica fiscale e prosegua il controllo nei suoi uffici emettendo poi direttamente l’avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dal verbale di chiusura delle operazioni di verifica, in contraddittorio con il contribuente.
La Suprema Corte, con la sentenza in commento, ha così sottolineato che occorre prescindere dalla tipologia e dalla denominazione del verbale e richiamando i suoi precedenti (sentenza n. 20770/2013) e quelli delle Sezioni unite (sentenza n. 18184/2013), ha ribadito, l’ormai pacifico obbligo del preventivo contraddittorio, rigettando così il ricorso dell’Agenzia con condanna ad euro 11.000,00 di spese di giudizio.
La rilevanza delle spese di giudizio è, a mio parere, derivante dal precedente della medesima Corte, nell’ambito del quale, la medesima, rafforzando la pacificità della questione, si era espressa con l’Ordinanza n. 6088 del 15 marzo 2011, laddove aveva già affermato la nullità dell’atto emesso in violazione del termine di 60 gg., definito, in quell’occasione, come perentorio, in quanto funzionale all’esercizio del diritto al contraddittorio, ed imponendo, in caso di violazione dello stesso, l’immediato e conseguente annullamento del relativo atto di accertamento.
Nella Ordinanza citata la Corte aveva infatti rammentato che l’illegittimità dell’accertamento, emesso in spregio a tale norma, non necessita “di alcuna specifica previsione in proposito”, ed aveva precisato che tale principio è applicabile a qualsiasi tipo di verifica e controllo posto in essere dall’Amministrazione finanziaria, laddove da essi possa scaturire un avviso di accertamento.
Concludendo, e parafrasando una voce rilevante della dottrina, se il contraddittorio è un diritto fondamentale dell’ordinamento comunitario (oltre che un elemento del giusto processo tributario), delle due l’una: o esso è di generalizzata applicazione (per ogni forma di procedura e accertamento tributario), o sussiste una violazione, del diritto comunitario e del diritto costituzionale italiano, ineccepibile”.