15 Maggio 2014

Anche per l’anno 2014 la detassazione dei premi di produttività

di Luca Mambrin
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Anche per l’anno 2014 è stata prorogata la misura prevista dall’art. 1 commi 481 e 482 della Legge 228/2012 che prevede la detassazione delle somme corrisposte a lavoratori dipendenti del settore privato correlate ad incrementi di produttività del lavoro; con la pubblicazione nella G.U. del D.P.C.M 19/02/2014 ne sono state definite le modalità attuative.

La novità maggiormente rilevante del provvedimento è sicuramente rappresentata dall’incremento dell’importo detassabile fino ad euro 3.000 lordi (per l’anno 2013 l’importo massimo detassabile era fissato ad euro 2.500), mentre è rimasto invariato rispetto lo scorso anno il limite di reddito di lavoro dipendente oltre al quale non è possibile applicare l’agevolazione, pari ad euro 40.000.

In merito alle modalità attuative del provvedimento il comma 4 dell’art. 1 del D.P.C.M. del 19/02/2014 ha confermato la possibilità di applicare, in quanto compatibili, le disposizioni recate dal D.P.C.M. del 22 gennaio 2013, relativo alla detassazione 2013; il comma 3 del decreto precisa tuttavia che “entro il 30 giugno 2014 il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dello sviluppo economico effettuano un monitoraggio sull’andamento della speciale agevolazione di cui ai commi 1 e 2, anche al fine dell’eventuale adozione di specifiche proposte e iniziative di revisione”.

Da un punto di vista soggettivo per l’anno 2014 rimane sostanzialmente invariata la platea di beneficiari interessati all’agevolazione: sono i lavoratori dipendenti del settore privato percettori di redditi di lavoro dipendente non superiore (nel 2013) ad € 40.000 al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno all’imposta sostitutiva.

Si ritiene siano validi i chiarimenti forniti nella C.M. 11/E/2013 dell’Agenzia delle Entrate; pertanto ai fini della verifica della soglia reddituale anche per l’anno 2013 devono essere presi in considerazione:

  • l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49 del Tuir;
  • vanno ricompresi nel computo anche i redditi di cui all’art. 49 comma 2 del Tuir, quali le pensioni e gli assegni ad essa equiparati;
  • devono essere considerati anche i redditi di lavoro dipendente riconducibile ad un’attività di lavoro svolta all’estero;
  • sono esclusi dal computo redditi soggetti a tassazione separata e i redditi diversi da quelli di lavoro dipendente ed equiparati.

Vanno considerate le somme ed i valori percepiti entro il 12 gennaio 2014, secondo il principio di cassa allargata; l’agevolazione spetta anche ai lavoratori dipendenti che nel 2013 non hanno conseguito redditi mentre è irrilevante l’eventuale superamento nel 2014 della soglia di € 40.000.

Vengono confermate anche le categorie di soggetti esclusi dall’agevolazione in questione ovvero:

  • i dipendenti pubblici (tra cui anche scuole, CCIAA, università);
  • i dipendenti privati con reddito da lavoro dipendente nell’anno 2013 superiore ad € 40.000;
  • i soggetti titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Da un punto di vista oggettivo l’art. 2 del D.P.C.M. 22 gennaio 2013 fornisce la definizione della “retribuzione di produttività” ai fini dell’applicazione del regime fiscale agevolato.

Il Decreto stabilisce anzitutto che “per retribuzione di produttività si intendono le voci retributive erogate, in esecuzione di contratti, con espresso riferimento ad indicatori quantitativi di produttività/redditività/qualità/efficienza/innovazione”.

Come precisato nella circolare del Ministero del Lavoro n.15/2013 le voci possono variare sulla base di indicatori quantitativi che vadano a remunerare un apporto lavorativo finalizzato ad un miglioramento della produttività in senso lato e quindi anche ad una “efficientazione” aziendale.

A titolo puramente esemplificativo, tali voci possono essere collegate:

  • all’andamento del fatturato;
  • ad una maggior soddisfazione della clientela rilevabile dal numero dei clienti cui si dà riscontro;
  • a minori costi di produzione a seguito dell’utilizzo di nuove tecnologie;
  • alla lavorazione di periodi di riposo di origine pattizia (ad es. ROL);
  • a prestazioni lavorative aggiuntive rispetto a quanto previsto dal contratto nazionale di categoria;
  • a premi di rendimento o produttività (quali ad esempio quelli che già fruiscono dello sgravio contributivo ai sensi dell’art. 1, comma 67, della L. n. 247/2007) ovvero a quote retributive ed eventuali maggiorazioni corrisposte in funzione di particolari sistemi orari adottati dall’azienda come: a ciclo continuo, sistemi di “banca delle ore”, indennità di reperibilità, di turno o di presenza, clausole flessibili o elastiche;
  • ai ristorni ai soci delle cooperative nella misura in cui siano collegati ad un miglioramento della produttività come sopra specificato.

Il Decreto poi in alternativa alla precedente definizione stabilisce che “per retribuzione di produttività si intendono …………… o in alternativa le voci retributive erogate in esecuzione di contratti che prevedano l’attivazione di almeno una misura in almeno 3 delle quattro aree di intervento:

  1. ridefinizione dei sistemi di orari e della loro distribuzione con modelli flessibili, anche in rapporto agli investimenti, all’innovazione tecnologica e alla fluttuazione dei mercati finalizzati ad un più efficiente utilizzo delle strutture produttive idoneo a raggiungere gli obiettivi di produttività convenuti mediante una programmazione mensile della quantità e della collocazione oraria della prestazione;
  2. introduzione di una distribuzione flessibile delle ferie mediante una programmazione aziendale anche non continuativa delle giornate di ferie eccedenti le due settimane;
  3. adozione di misure volte a rendere compatibile l’impiego di nuove tecnologie con la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori, nel rispetto dell’art.4 della L. n. 300/1970, per facilitare l’attivazione di strumenti informatici, indispensabili per lo svolgimento delle attività lavorative;
  4. attivazione di interventi in materia di fungibilità delle mansioni e di integrazione delle competenze, anche funzionali a processi di innovazione tecnologica, nel rispetto dell’art. 13 della L. n. 300/1970.

Continua ad essere valido anche il disposto dell’art. 3, comma 1, del D.M. 22 gennaio 2013 che prevede che “i datori di lavoro provvedono a depositare i contratti presso la Direzione territoriale del lavoro territorialmente competente entro trenta giorni dalla loro sottoscrizione, con allegata autodichiarazione di conformità dell’accordo depositato alle disposizioni del presente decreto”.

Anche per questo aspetto rimangono validi i chiarimenti dell’Agenzia contenuti nella C.M. 11/E/2013 e nella circolare del Ministero del lavoro n. 15/2013 per cui:

  • per i contratti già sottoscritti alla data del 14 maggio 2014 il termine per il deposito è stato fissato entro 30 giorni al 14 maggio 2014;
  • per i contratti sottoscritti in vigenza della previgente disciplina che prevedono l’erogazione di una retribuzione di produttività è possibile applicare l’agevolazione sin dal 1 gennaio 2014.

Infine, in merito alle modalità di versamento dell’imposta sostitutiva del 10% l’Agenzia delle entrate nella citata C.M. 11/E/2013 ha precisato che:

  • il sostituto d’imposta può compensare l’imposta sostitutiva con altre ritenute dovute nello stesso periodo d’imposta, ai sensi del d.P.R. n. 445/1997.
  • l’eventuale imposta sostitutiva versata in eccedenza, e non recuperata, risultante dalla dichiarazione del sostituto d’imposta può essere chiesta a rimborso o riportata negli anni successivi e utilizzata in compensazione;
  • nel caso in cui l’imposta sostitutiva non sia stata trattenuta dal sostituto d’imposta, può essere applicata dal contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, sempreché ne ricorrano i presupposti, e può essere oggetto di compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.