3 Febbraio 2022

Ancora dubbi sul “momento di effettuazione” dell’investimento

di Fabio Landuzzi
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La scheda di FISCOPRATICO

L’Amministrazione Finanziaria, dopo la risposta all’interpello n. 723/2021, è nuovamente tornata sul delicato tema della individuazione del momento di effettuazione dell’investimento ai fini della sua collocazione temporale e quindi del suo accesso ai diversi meccanismi agevolativi susseguitisi nel tempo (i.e. super ammortamento, iper ammortamento e credito d’imposta per investimenti) nelle loro diverse misure.

La questione è tutt’altro che banale. Si ricorderà che nella succitata risposta n. 723/2021 l’Agenzia delle Entrate fornì, con riferimento al caso di un contratto di appalto complesso, una chiave interpretativa nuova e che ha destato perplessità sotto il profilo contabile e civilistico; infatti, l’Amministrazione ha fatto riferimento al “requisito della certezza previsto dal comma 1 del citato articolo 109” che la stessa vorrebbe identificare con il momento in cui il committente ha pagato in anticipo il saldo previsto dal contratto di appalto, il che, secondo questa prospettazione, indurrebbe a ritenere che l’investimento sia stato “effettuato” – ai sensi dei commi 1 e 2 dell’articolo 109 Tuir– proprio nel giorno in cui è avvenuto tale pagamento anticipato del saldo al fornitore poiché in tale istante sarebbe “maturata la ragionevole certezza di un esito positivo del collaudo definitivo dei macchinari”.

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