29 Maggio 2023

Ancora dubbi sull’effetto recapture della SuperAce

di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365
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La scheda di FISCOPRATICO

La variazione in aumento derivante dall’effetto recapture della SuperAce sta generando una serie di dubbi applicativi certamente in parte motivati dalla stesura normativa dell’articolo 19, commi 4 e 5, D.L. 73/2021, che non risulta di facile applicazione poiché non si sofferma adeguatamente sull’aspetto fondamentale, cioè il requisito che deve manifestarsi affinché debba essere restituita la Super Ace stessa.

Tra le due possibilità di fruizione della Super Ace (variazione diminutiva o credito d’imposta), il passaggio relativo all’effetto recapture è forse più chiaro quando parliamo del credito d’imposta, ma anche in questo caso si pongono non pochi elementi di dubbio. Vediamo di analizzarli e se possibile di risolverli.

Anzitutto partiamo dal dato letterale dell’articolo 19, comma 5, D.L. 73/2021, primo periodo :

“….qualora la variazione in aumento del capitale proprio del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 risulti inferiore rispetto a quella esistente alla chiusura del periodo d’imposta precedente, il reddito complessivo ai fini dell’imposta sui redditi è aumentato di un ammontare pari al 15 per cento della differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio esistente alla chiusura del periodo d’imposta precedente e quella esistente alla chiusura del periodo d’imposta in corso”.

Il fatto che la norma parli di variazione in aumento lascia intendere che si debbano confrontare due dati:

  • il primo sarà il capitale proprio all’1.1.2011,
  • il secondo sarà il medesimo dato al 31.12.2022.

Calcolati i due dati, cioè variazione incrementale 2021 e variazione incrementale 2022, se la seconda è minore della prima scatta l’effetto recapture.

Sul punto occorre subita chiarire che la diminuzione di cui sopra non può derivare da perdite di esercizio, come chiaramente affermato dalla Relazione Illustrativa del D.L. 73/2021, quindi non potrà che trattarsi di riduzioni patrimoniali per attribuzione ai soci.

Altro elemento da chiarire attiene all’esistenza di un eventuale tetto da considerare ai fini della restituzione del vantaggio SuperAce.

La norma sopra citata, infatti, si limita a fissare una variazione in aumento del 15% da applicare sulla differenza tra le due variazioni incrementale del capitale proprio, senza chiarire se il massimo di tale variazione in aumento debba essere individuato nell’importo della variazione in diminuzione Super Ace 2021.

Sul punto si ritiene che il tetto di restituzione non possa che essere individuato nella variazione in diminuzione del periodo d’imposta 2021 ed almeno due elementi sistematici portano a tale conclusione (oltre ad un chiaro ragionamento di ratio normativa):

  1. quando il medesimo problema è legiferato in materia di credito d’imposta (comma 4 del citato articolo 19) si statuisce che esso credito d’imposta è restituito in tutto o in parte, il che ci permette di dire che la massima penalizzazione non potrà che essere restituire l’intero credito d’imposta fruito, ma non un euro di più. E se così è per la modalità di fruizione “credito d’imposta” non si vede alcun motivo per arrivare a diversa conclusione se la modalità di fruizione sia stata la variazione diminutiva;
  2. la SuperAce applica i principi generali dell’Ace ordinaria, ma se in questo ultimo ambito si avesse che in un certo periodo d’imposta la distribuzione ai soci di utili superasse la base Ace pregressa, non si avrebbe alcuna variazione in aumento, bensì, semplicemente, non vi sarebbe alcuna variazione diminutiva, e questo principio conferma che anche nella restituzione della SuperAce il tetto massimo è la variazione diminutiva fruita.

Un terzo elemento da chiarire riguarda le conseguenze che eventuali decrementi patrimoniali verificatisi prima del 2021 possano manifestarsi oggi sul tema del recapture.

Ipotizziamo una base Ace negativa al 2020, con fruizione di SuperAce nel 2021 per effetti di incrementi realizzati, appunto nel 2021.

Come ha affermato l’Agenzia con l’Interpello 229/2023 la base negativa 2020 non doveva penalizzare la SuperAce del 2021. Ma tale situazione rischia di creare problemi di recapture? Chi scrive ritiene che debba essere data risposta negativa sul punto.

In altre parole come termine di confronto si assumono la due variazioni di capitale proprio, quindi nel 2021 la base negativa 2020, solo ai fini del confronto con il 2022, deve essere considerata poiché viceversa avremmo un automatico effetto di riduzione del capitale proprio senza che nel 2022 sia stata attribuita ai soci alcuna riserva.

Sul punto sarebbe opportuno che l’Agenzia affermasse con chiarezza che solo operazioni realizzate nel 2022 possono portare al recapture, non operazione eseguite prima del 2021.

E qui veniamo all’ultimo elemento più delicato: se per operazioni eseguite nel 2022, diverse dalla attribuzione ai soci, la variazione incrementale del capitale proprio diminuisce scatta ugualmente l’effetto recapture?

Pensiamo ad un incremento dei titoli avvenuto nel 2022. Il capitale proprio sostanziale non cambia, ma la base imponibile Ace viene ridotta.

Da un punto di vista della ratio della norma si potrebbe sostenere che non c’è una sostanziale restituzione di somme ai soci, ma non vi è dubbio che l’operazione riduce la base Ace 2022.

Tenendo presente che a Telefisco 2022 l’Agenzia ha affermato che nel calcolo della SuperAce si applicano tutte le regole dell’Ace ordinaria che non siano esplicitamente derogate dall’articolo 19 del D.L. 73/2021, una conseguenza di tale affermazione potrebbe essere che anche l’incremento dei titoli, oppure l’esecuzione delle operazioni abusive di cui all’articolo 10 D.M. 03.08.2017, porta con sé la penalizzazione del recapture.

Peraltro anche il tracciato software di calcolo della Ace e della SuperAce considera rilevanti come operazioni analoghe alla distribuzione ai soci, sia l’incremento dei titoli sia l’esecuzione di operazioni abusive, avvenute sempre nel 2022.

Ciò a dire che sembra emergere una tesi delle Entrate favorevole a considerare tra le operazioni produttive del recapture anche operazioni diverse dalla effettiva distribuzione di riserve ai soci. Ma su questo tema sarebbe necessaria una conferma ufficiale dalla prassi della Agenzia.