Ancora incertezze sulla decorrenza delle dimissioni dei sindaci
di Fabio LanduzziLa sentenza della Corte di Cassazione n. 9416 del 12 aprile 2017 segna un nuovo, e non felice, tassello sull’annosa ed irrisolta questione della decorrenza degli effetti delle dimissioni dei sindaci di società di capitali. Il tema da sempre oggetto di dibattito è riassumibile nel seguente interrogativo: in caso di dimissioni di uno o di più sindaci, se manca il numero sufficiente di supplenti per garantire la prosecuzione del collegio nella sua interezza, la cessazione ha effetto immediato oppure si determina una prorogatio, e quindi gli effetti decorreranno solamente dal momento della ricostituzione dell’organo di controllo?
Ebbene, la sentenza della Cassazione propende per questa seconda soluzione. Lo fa partendo dal constatare che è obiettivamente controverso in dottrina e in giurisprudenza quale debba essere la decorrenza di effetti della rinuncia all’incarico da parte di un sindaco di società di capitali; in modo particolare se possa estendersi analogicamente ai sindaci la disposizione di cui all’articolo 2385, cod. civ., sulla proroga degli amministratori. Secondo la Cassazione, diversamente da quanto accade per gli amministratori, per i sindaci sono previsti i supplenti, i quali sono già in carica dal momento dell’accettazione dell’incarico. Anzi, secondo la Cassazione, proprio la previsione della necessaria nomina dei supplenti è l’evidente espressione di un’esigenza di continuità dell’organo di controllo, la quale – prosegue la Suprema Corte – è del tutto analoga all’esigenza di continuità dell’organo di amministrazione; di conseguenza, se non è possibile ricostituire il collegio con il subentro automatico dei supplenti, si rende necessaria un’applicazione analogica della disciplina della proroga.





