Ancora su Trust e quadro RW
di Ennio VialSergio Pellegrino
La compilazione del Quadro RW in caso di trust presenta diversi profili di criticità che abbiamo già in parte esaminato nell’intervento dello scorso 18 marzo.
Abbiamo già avuto modo di illustrare come in base alle nuove disposizioni normative la segnalazione non competa elusivamente al trust ma anche al titolare effettivo.
Molti preziosi chiarimenti sono contenuti nella Circolare n. 38/E del 23 dicembre 2013 la quale ha precisato che:
- la segnalazione da parte del trust ha carattere – per così dire – residuale rispetto al titolare effettivo;
- la segnalazione degli investimenti del trust da parte del titolare effettivo deve essere effettuata solo nella prima ipotesi dell’allegato tecnico (art. 2 co. 1 lett. b) n. 1), ossia quando il beneficiario è individuato e ha un diritto soggettivo sui beni in trust.
Diversa è l’ipotesi in cui i beneficiari dell’entità non siano ancora stati determinati. In tal caso, infatti, l’articolo 2 comma 1 lettera b), n. 2) dell’allegato tecnico al D.lgs. n. 231 del 2007, specifica che per “titolare effettivo” si intende la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l’entità giuridica. L’Agenzia evidenzia come, considerato che la dizione “categoria di persone” non consente di individuare puntualmente un soggetto tenuto all’obbligo di monitoraggio, il quadro RW deve essere compilato dall’entità giuridica stessa ricorrendone i presupposti.
La prima fattispecie, tuttavia, necessita di ulteriori precisazioni. La circolare distingue innanzitutto i trust residenti da quelli non residenti. Esaminiamo la prima casistica.
E’ chiarito che “relativamente ai trust trasparenti residenti – ossia quando il reddito o il patrimonio (o parte di esso) sono direttamente riferibili a beneficiari individuati ossia a soggetti titolari del diritto di pretendere dal trustee l’assegnazione degli stessi – gli obblighi di monitoraggio delle attività estere ricadono sul trust (sempreché sia un ente non commerciale) se i predetti beneficiari non rivestono la qualifica di “titolari effettivi” ai sensi della predetta normativa antiriciclaggio e, in ogni caso, con l’indicazione del valore delle attività estere e della percentuale del patrimonio non attribuibile ai “titolari effettivi” se presenti”.
In sostanza, anche se l’analisi parte dai trust trasparenti in generale, cioè sia in relazione ai redditi che al patrimonio, di primi acchito la segnalazione spetta al trust. Egli è esonerato solamente se il monitoraggio incombe sui titolari effettivi in base alla prima casistica dell’allegato tecnico.
Ebbene, dalla lettera della norma si evince in modo inequivocabile come il riferimento sia fatto ai beneficiari del fondo in trust e non del reddito.
Di conseguenza, il trust trasparente in relazione ai redditi non fa del beneficiario di tali redditi il titolare effettivo. La conseguenza immediata è che lo stesso non è tenuto all’obbligo di indicare gli investimenti in trust, obbligo che ricade in capo al trustee.
Direi che in questo caso non vi sia molto altro da dire, in quanto il beneficiario dei frutti si limita ad avere un diritto di credito nei confronti di un soggetto fiscalmente residente.
Passiamo invece ad esaminare il caso del trust non residente. Qui valgono in buona parte le stesse considerazioni salvo alcune precisazioni ulteriori.
In prima battuta la circolare n. 38 chiarisce che “con riferimento ai trust esteri con beneficiari individuati residenti in Italia, questi ultimi sono tenuti al monitoraggio delle attività detenute all’estero dal trust quando sono destinatari di una quota rilevante del patrimonio del trust secondo la normativa antiriciclaggio”.
Fin qui nulla di nuovo da segnalare se non il fatto che, ovviamente, il trust estero non potrebbe segnalare gli investimenti esteri in mancanza di titolari effettivi in quanto, per l’appunto, non è fiscalmente residente in Italia.
Interessante è invece il passaggio successivo dove si chiarisce che “il beneficiario di un trust estero che non è “titolare effettivo” deve indicare nel quadro RW il valore della quota di patrimonio del trust ad esso riferibile”.
In sostanza, la segnalazione che avrebbe fatto il trust italiano viene sostituita, in caso di trust estero, da una segnalazione addizionale fatta dal beneficiario italiano.
Dalla lettura della circolare nessuna segnalazione sembra incombere in capo al beneficiario residente dei frutti di un trust estero qualora detto beneficiario non sia qualificabile come titolare effettivo.
E’ bene, tuttavia, non giungere a conclusioni affrettate. Infatti, il beneficiario dei frutti di un trust non residente, pur non essendo qualificabile come titolare effettivo, vanta un diritto di credito nei confronti di un soggetto non residente.
Teoricamente, dal momento in cui i frutti spettano al beneficiario emergerebbe un credito da segnalare nel quadro RW. Tuttavia, il diritto soggettivo a percepire i frutti non determina sic et simpliciter un credito vantato dal beneficiario perché il trustee potrebbe trattenere i frutti per il suo compenso o per sostenere altre spese del trust.
Il problema discende dal fatto che da quest’anno sono obbligatorie le segnalazioni degli investimenti esteri anche per pochi giorni di detenzione. In questo caso, dovranno prevalere probabilmente criteri di ragionevolezza che portino ad escludere la compilazione del quadro RW.