1 Aprile 2022

Ancora sul bilancio della holding statica

di Ennio Vial
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Un intervento pubblicato qualche giorno fa sul tema del bilancio della holding statica ha stimolato alcune osservazioni da parte dei lettori, di cui ovviamente ringrazio, che offrivano anche spunti per trovare una soluzione razionale ad una disciplina che è caratterizzata dalla palese incongruenza di dover redigere la relazione sulla gestione per una entità statica.

Ricordo che tutto parte dal nuovo comma 5 dell’articolo 2435 ter cod. civ. introdotto ad opera dell’articolo 24, comma 2, D.L. 238/2021, il quale prevede che «Agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria non si applicano le disposizioni previste dal presente articolo, dal sesto comma dell’articolo 2435-bis e dal secondo comma dell’articolo 2435-bis con riferimento alla facoltà di comprendere la voce D dell’attivo nella voce CII e la voce E del passivo nella voce D».

Personalmente, avevo ipotizzato una lettura dell’espressione “dal sesto comma” come riferita al comma in oggetto e ai successivi.

Con questo approccio viene compreso il comma 7 relativo alla relazione della gestione ma, purtroppo, anche il comma 8 relativo alla possibilità di evitare, per le imprese che redigono il bilancio abbreviato, il costo ammortizzato.

Invero, possiamo leggere la norma, peraltro in modo forse più opportuno, come riferita alle disposizioni contenute esclusivamente nel comma 6, salvandoci quindi dalla relazione sulla gestione del comma 7.

Non ci credo: ci siamo liberati della relazione sulla gestione!

Ci rimane solo il comma 6 secondo cui “Le Società possono limitare l’informativa richiesta ai sensi dell’articolo 2427, primo comma, numero 22-bis, alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo, nonché con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione”.

L’interpretazione ha anche un senso: si preclude una limitazione all’informativa sulle operazioni con le parti correlate ad un soggetto “delicato” come la holding. Invero stiamo parlando di holding statica per cui, forse, non vi saranno particolari operazioni da segnalare.

Ma un dubbio si insinua ora nella mente: qual è il comma 6 menzionato dalla norma?

Molti testi, infatti, compreso quello che avevo in mano, prevede la relazione al comma 7 in quanto riserva il comma 4 alla previsione, ora abrogata, secondo cui “Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata nella voce E20 non è richiesta la separata indicazione delle plusvalenze e nella voce E21 non è richiesta la separata indicazione delle minusvalenze e delle imposte relative a esercizi precedenti”.

Invero, i commi del codice civile non sono numerati e l’abrogazione di uno fa slittare i successivi facendoli avanzare di una posizione verso la vetta.

Con queste precisazioni possiamo quindi ritenere che il riferimento al comma 6 sia quello della relazione sulla gestione. Evitando, inoltre, invasioni nei commi successivi, possiamo lasciare tranquilla la deroga al principio del costo ammortizzato prevista per i bilanci abbreviati, che deve ritenersi quindi confermata anche per le holding statiche.

Tutto sembra ora più coerente se non il fatto che rinunciamo alla speranza di allontanare dalla nostra vita la relazione sulla gestione.

Torna l’incubo del tema in classe alle elementari. Ma quanto deve essere lungo il tema?