Ancora sul lavoro sportivo dilettantistico
di Guido MartinelliMarilisa RogolinoSono ormai tre le Corti d’Appello che hanno ritenuto sussistente un’area di “lavoro” sportivo che trova la sua individuazione nella disciplina delle prestazioni sportive e delle collaborazioni amministrativo – gestionali per come sono disciplinate dall’art. 67 primo comma lett. m del TUIR.
Alla nota sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 683/2014, citata anche dal Ministero del Lavoro nel suo interpello n. 6/2016 in senso adesivo (e che si colloca nel solco che lo stesso Ministero aveva già creato con la sua circolare del 21.02.2014), si è aggiunta la decisione della Corte d’Appello di Milano Sez. lav. n. 1172/2014 (si veda anche la successiva decisione del Tribunale dello stesso foro – Trib. Milano sez. lavoro 30.11.2015: “Nel caso in esame, infatti, la norma concerne i compensi sportivi erogati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche che il vigente ordinamento assoggetta ad un regime agevolato derivante dalla tradizionale distinzione tra attività sportiva professionistica, nella quale è riconosciuta una prestazione di lavoro, e attività sportiva dilettantistica”).
Si annovera anche la Corte d’Appello di Genova con la decisione n. 63/2016 pubblicata lo scorso 29 marzo.
La vicenda giudiziaria prende le mosse dall’appello interposto dalla Direzione Territoriale del Lavoro avverso la sentenza del Tribunale che aveva annullato l’ordinanza ingiunzione, opposta da una associazione sportiva dilettantistica, e condannato parte soccombente alle spese.
La Direzione Territoriale del Lavoro infliggeva alla associazione la maxi sanzione per avere impiegato due lavoratori non risultanti da libri o scritture obbligatorie.
Secondo la Direzione l’irregolarità riguardava i rapporti di collaborazione sportiva intercorsi in modo irregolare, in quanto realizzati in assenza dei requisiti per la non assoggettabilità a contribuzione essendo provato il carattere di abitualità della prestazione svolta a fronte della corresponsione di redditi non marginale. Il primo Giudice aveva accolto l’opposizione rilevando che l’ordinanza ingiunzione fondava solo sulla riconosciuta natura subordinata del rapporto di lavoro dei due istruttori.
La Direzione appellante lamentava l’erroneità della decisione deducendo che il provvedimento opposto non fondava sul presupposto individuato dal Giudice di primo grado, ma sulla natura professionale dell’attività svolta dagli istruttori e quindi sulla non riconducibilità dei relativi compensi all’area di esenzione di cui all’art. 67 TUIR.
Il Giudicante di secondo grado, dopo aver confermato che nel caso di specie era pacificamente esclusa la natura subordinata dei rapporti di lavoro indagati, coglie un passaggio della sentenza che è di interesse ai fini del noto dibattito sulla natura delle prestazioni sportive dilettantistiche sotto il profilo dell’inquadramento lavoristico.
Scrive la Corte d’Appello: “anche prescindendo dal corretto inquadramento degli istruttori nel novero di quanto previsto dall’art. 67 TUIR, non può configurarsi l’assoggettamento agli oneri previdenziali e lavoristici allorquando la prestazione di istruttore sia posta in essere da soggetti i cui compensi siano qualificati alla stregua di redditi diversi ex art. 67, comma 1, lett. m, TUIR, dovendo ritenersi nel caso di specie la sussistenza dei presupposti per la configurabilità dei redditi diversi quali l’iscrizione pacifica e documentalmente provata dell’associazione dilettantistica al registro Coni, la natura non subordinata dei rapporti di lavoro in questione e la non riconducibilità delle prestazioni all’esercizio di una professione“.
Viene pertanto confermato che non c’è assoggettabilità agli oneri previdenziali lavoristici in caso di prestazione resa da soggetti percettori di redditi diversi ex art. 67 primo comma lett. m) del TUIR. Seppur incidentalmente è fatto riferimento al superamento del modello duale di lavoro per dare spazio alla categoria del lavoro prestato nell’ambito dello sport dilettantistico in posizione di terzietà rispetto alla classica alternativa autonomia–subordinazione; infatti i proventi derivanti costituiscono “reddito diverso”, differenziando la fonte sia dal lavoro autonomo che dal lavoro subordinato.
In altri termini, è riconducibile alla fattispecie della prestazione d’opera resa nei confronti di società sportiva dilettantistica di cui all’art. 67 primo comma lett. m TUIR, la prestazione di attività in ambito sportivo dilettantistico a favore di una associazione dilettantistica iscritta al registro Coni, resa nell’ambito di una rapporto di natura non subordinata e non riconducibile all’esercizio di una professione da intendersi come abituale svolgimento di attività fonte di compensi non marginali.
Le associazioni dilettantistiche possono beneficiare delle prestazioni sportive degli istruttori, i relativi compensi seguono la disciplina di cui all’art. 67 TUIR. Questi compensi sono, pertanto, sottratti al regime impositivo dei compensi da lavoro essendo negata la fonte di percezione che giustificherebbe il prelievo. Ciò vuol dire conferire oggettività al rilievo secondo cui la norma individua una fattispecie astratta altra e diversa rispetto a quella lavorativa propriamente detta e la assoggetta ad un regime “separato”, emergendo in modo netto la scelta del legislatore di differenziare il regime applicabile alle prestazioni d’opera in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche dalle ordinarie classificazioni codicistiche di lavoro subordinato o autonomo.