Ancora sul monitoraggio fiscale
di Giovanni Valcarenghi
A decorrere dal 3 febbraio 2014 per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di immobili e per gli adempimenti successivi come restino escluse dagli obblighi di monitoraggio (ai sensi dell’articolo 38, comma 13 del DL 78/2013) – sin tanto che il lavoratore presta la propria attività all’estero – le persone fisiche che prestano lavoro:
- all’estero, per lo Stato italiano;
- all’estero, per organizzazioni internazionali;
- in zone di frontiera.
Il provvedimento precisa che l’esonero è riconosciuto:
- per l’intero periodo d’imposta, qualora l’attività lavorativa all’estero sia svolta in via continuativa per la maggior parte del medesimo periodo;
- anche nel caso di rientro in Italia del lavoratore, a condizione che il medesimo trasferisca le attività detenute all’estero entro sei mesi dall’interruzione del rapporto di lavoro all’estero.
Si conferma, come temuto in dottrina, che l’obbligo di compilazione sussiste a prescindere dall’importo degli investimenti e delle attività estere, venendo così a decadere l’ormai “storico” riferimento alla soglia minima di rilevanza dei 10.000,00 euro.
Inoltre, per aggirare in modo non del tutto trasparente la eliminazione dell’obbligo di indicare i flussi, si prevede che debbano essere indicate (oltre ai giorni di possesso) le consistenze degli investimenti e delle attività valorizzate:
- all’inizio di ciascun periodo d’imposta (ovvero al primo giorno di detenzione);
- e al termine dello stesso (ovvero al termine del periodo di detenzione nello stesso).
Inoltre, si apprende che nel quadro RW dovranno essere riportati anche i dati relativi all’IVIE e all’IVAFE; tale promiscuità di compilazione è evidentemente finalizzata ad una uniformazione dei criteri di valorizzazione delle attività estere, con la possibilità che si ripropongano le medesime difficoltà in passato affrontate con le patrimoniali estere.
Infatti:
- per le attività finanziarie si deve utilizzare la stessa base imponibile dell’IVAFE, anche se non dovuta;
- per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi o territori non collaborativi occorre indicare anche l’ammontare massimo che l’attività ha raggiunto nel corso del periodo d’imposta;
- per gli immobili situati all’estero va utilizzata la base imponibile IVIE, anche se non dovuta. Per le attività patrimoniali diverse dagli immobili, il contribuente deve indicare il costo d’acquisto, risultante dalla relativa documentazione probatoria o, in mancanza della documentazione, il valore di mercato all’inizio di ciascun periodo d’imposta (ovvero al primo giorno di detenzione) e al termine dello stesso (ovvero al termine del periodo di detenzione nello stesso).
Il controvalore in euro degli investimenti e delle attività espressi in valuta da indicare nel nuovo quadro RW va calcolato, per tutti i dati in esso riportati, sulla base del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate emanato ai fini dell’individuazione dei cambi medi mensili; scompare, dunque, anche in questo caso, il riferimento ad uno specifico provvedimento di determinazione dei cambi.