Ancora sul principio di inerenza
di Massimiliano TasiniProseguendo nella disamina di recenti orientamenti in materia di inerenza ai fini della determinazione del reddito di impresa, vengono in evidenza ulteriori pronunce, sicuramente molto interessanti anche dal punto di vista pratico.
La sentenza della Cassazione n. 12532 del 2015 si occupa della deducibilità di spese relative alla realizzazione di una superficie da adibire ad agriturismo ma per un’area superiore a quella prevista nella concessione urbanistica. Secondo la CTR tale difformità avrebbe comportato di per sè la indeducibilità del costo; ma non è questa la conclusione della Suprema Corte, secondo la quale tale circostanza non è di per sè sintomatica della estraneità del bene alla attività di impresa. Occorre piuttosto avere riguardo alla “concretezza ed all’effettività rispetto all’attività imprenditoriale per come esercitata o credibilmente programmata (in tal senso, cfr. Cass. 16697/2013)”. Quindi, il primo insegnamento è che ad un illecito non necessariamente corrisponde un costo indeducibile ad esso direttamente correlato.
La sentenza della Cassazione n. 6185/2017 si occupa, invece, della ritenuta indeducibilità delle spese sostenute da una società per assicurare la difesa di propri dipendenti nel procedimento penale conseguente alla querela proposta da altri dipendenti. Non vi è dubbio, osserva la Corte, che sussista un interesse diretto della società a sostenere i propri dipendenti, ma tale interesse non corrisponde al requisito di inerenza, in difetto di una qualsiasi correlazione fra la spesa ed una attività potenzialmente idonea a produrre utili (Cass. 1465/2009). Dunque, interesse e inerenza sono due binari che potrebbero sovrapporsi ma che non necessariamente si sovrappongono.
In materia di inerenza delle spese di regia, la sentenza della Cassazione n. 11426/2015 ha valutato corretta la decisione del Giudice di merito che ha ritenuto documentate le spese in ragione dei continui contatti relativi: agli specifici servizi; alla stipula di contratti di data anteriore alla effettuazione delle operazioni riaddebitate; alla conservazione, infine, di un organigramma di gruppo dal quale risultano le funzioni svolte dalle varie società.
L’Agenzia delle Entrate ha però altresì eccepito l’assenza di certificazione del rendiconto consuntivo – si ritiene delle spese – da parte di un soggetto indipendente. Il Giudice di merito nella sentenza gravata di ricorso per Cassazione ha dato per esistente tale certificazione, ma il documento non risulta in atti, il ché ha comportato il rinvio della questione alla Commissione Tributaria Regionale.
La rilevanza di una siffatta certificazione rievoca non recenti ma sempre attuali pronunce della Suprema Corte. Ci riferiamo alle sentenze n. 5926/2009 e n. 4737/2010, nelle quali è affermata la natura di mezzi di prova del bilancio e della relazione dei revisori: d’onde “… gli stessi non possono essere ignorati nè dall’ufficio tributario in sede amministrativa nè dal giudice tributario dinanzi al quale si trasferisca l’accertamento”. La relazione del revisore, se offerta in giudizio, non assume il valore “di presunzione iuris tantum della veridicità delle scritture, perchè manca una norma legislativa che le attribuisca tale forza, ma di documento incorporante enunciati sui quali sia l’ufficio tributario sia il giudice tributario si devono pronunciare e che possono essere privati della loro forza dimostrativa dei fatti attestati solo mediante la forza contraria a carico dell’ufficio”.
Ben si comprende dunque la rilevanza e la delicatezza dell’attività resa dal revisore, unitamente alla forza che la stessa è in grado di esprimere.