3 Ottobre 2016

Ancora sulla finanza prededucibile nel concordato e negli accordi

di Andrea Rossi
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In due precedenti contributi abbiamo analizzato i presupposti previsti dalla legge Fallimentare per l’erogazione di finanza prededucibile (i) in esecuzione di un piano di concordato o di un accordo di ristrutturazione del debito ex articolo 182-quater, comma 1, ed (ii) in funzione di un piano di concordato o di un accordo di ristrutturazione del debito ex articolo 182-quater, comma 2. Tratteremo, invece, ora la disciplina di cui all’articolo 182-quinquiesche prevede espressamente la possibilità per il debitore, che presenta un ricorso ai sensi dell’articolo 161, di richiedere al Tribunale di essere “autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell’articolo 111, se un professionista designato dal debitore in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, comma 3 lettera d), verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell’impresa sino all’omologazione, attesta che tali finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori”.

Pertanto, a differenza della disciplina di cui all’articolo 182-quater, comma 1 e comma2,  l’articolo 182-quinquies prevede che l’imprenditore presenti un’attestazione da cui si evinca che attraverso la nuova finanza, alla quale sarà riconosciuta la prededuzione ai sensi dell’articolo 111, sia possibile conseguire un risultato migliore per tutti i creditori; quindi l’attestazione dovrà evidenziare che il rischio connesso alla negoziazione di ulteriore debito, addirittura prededucibile, troverà la sua giustificazione nel poter riconoscere una migliore soddisfazione ai creditori, in termini percentuali, grazie ai proventi che deriveranno appunto da tale nuova finanza.

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