19 Settembre 2016

L’antieconomicità ai fini IVA è conseguenza di altri rilievi

di Chiara RizzatoSandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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Tra il novero delle contestazioni promosse dall’Agenzia delle entrate assumono rilevanza quelle sull’antieconomicità, le quali vengono utilizzate per rettificare la posizione del contribuente.

La legittimità dell’accertamento analitico-induttivo del reddito d’impresa ai sensi dell’articolo 39, comma 1, lett. d) del D.P.R. 600/1973, come cita la sentenza della Cassazione n. 7838/2015, non viene esclusa anche in presenza di scritture contabili formalmente corrette, nel caso in cui la stessa contabilità possa considerarsi complessivamente inattendibile in quanto confliggente con i criteri di ragionevolezza anche sotto il profilo dell’antieconomicità del comportamento del contribuente, potendo, in tali casi, l’Ufficio Finanziario dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere, in forza di presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, la presenza di maggiori ricavi o minori costi.

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