Antiriciclaggio: consultazione pubblica per il decreto di attuazione della V° Direttiva
di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365Il Dipartimento del tesoro ha diffuso in pubblica consultazione una bozza di decreto legislativo di recepimento della V° Direttiva antiriciclaggio (Direttiva UE 2018/843 del 30.05.2018) che modifica la IV° Direttiva antiriciclaggio (Direttiva UE 2015/849), recepita nel nostro ordinamento con il D.Lgs. 90/2017.
La bozza, inoltre, propone le correzioni e integrazioni alla normativa vigente antiriciclaggio, rese possibili dall’esercizio della facoltà di cui all’articolo 31, comma 5, L. 234/2012, il quale consente al Governo di adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati in relazione a deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive.
Concentrando l’attenzione sulle novità che potrebbero a breve attenderci sicuramente assumono rilevanza le previste modifiche alla disciplina del registro dei titolari effettivi: si ricorda, a tal proposito, che le norme in materia di registro dei titolari effettivi avrebbero dovuto ad oggi essere già pienamente efficaci, essendo stata prevista l’emanazione di un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 90/2017, avvenuta il 04.07.2017.
Tuttavia, alla data odierna, non essendo ancora stato emanato il richiamato decreto, non vi è alcun obbligo di trasmettere i dati che andranno ad alimentare il registro dei titolari effettivi.
Giova a tal proposito ricordare che, ai sensi dell’articolo 21 D.Lgs. 231/2007, le imprese dotate di personalità giuridica tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese e le persone giuridiche private tenute all’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al D.P.R. 361/2000 devono comunicare le informazioni relative ai propri titolari effettivi al Registro delle imprese, ai fini della conservazione in apposita sezione.
L’omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita con la medesima sanzione di cui all’articolo 2630 cod. civ. (sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro).
L’attuale formulazione della disposizione in esame (articolo 21, comma 2, D.Lgs. 231/2007) include, tra i soggetti autorizzati ad accedere alla sezione, i seguenti:
a) Ministero dell’economia e delle finanze, Autorità di vigilanza di settore, Unità di informazione finanziaria per l’Italia, Direzione investigativa antimafia, Guardia di finanza;
b) Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;
c) autorità giudiziaria, conformemente alle proprie attribuzioni istituzionali;
d) autorità preposte al contrasto dell’evasione fiscale;
e) soggetti obbligati, a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell’adeguata verifica, previo accreditamento e dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all’articolo 18 L. 580/1993;
f) soggetti privati titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, nei casi in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere, nel corso di un procedimento giurisdizionale, un interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, quando abbiano ragioni, concrete e documentate, per dubitare che la titolarità effettiva sia diversa da quella legale. L’interesse deve essere diretto, concreto ed attuale e, nel caso di enti rappresentativi di interessi diffusi, non deve coincidere con l’interesse di singoli appartenenti alla categoria rappresentata.
La bozza di decreto legislativo posta in pubblica consultazione modifica l’ultimo dei punti richiamati ed estende la possibilità di accedere ai dati sul titolare effettivo contenuti nell’apposita sezione del Registro delle imprese “f) al pubblico, dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. L’accesso ha ad oggetto il nome, il cognome, il mese e l’anno di nascita, il paese di residenza e la cittadinanza del titolare effettivo e le condizioni, di cui all’articolo 20, commi 2, 3, 4 e 5 in forza delle quali il titolare effettivo è tale. L’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva è escluso qualora le informazioni riguardino persone incapaci o minori d’età ovvero qualora l’accesso esponga il titolare effettivo al rischio di gravi reati contro la persona o il patrimonio”.
Tutti i soggetti, quindi, potranno avere accesso alle informazioni in esame, essendo prevista l’abrogazione della disposizione che prevedeva la necessaria dimostrazione di un interesse giuridico rilevante e differenziato.
Novità potrebbero riguardare anche i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali ai sensi dell’articolo 73 Tuir, anch’essi tenuti all’iscrizione, in apposita sezione speciale del Registro delle imprese, dei dati sulla titolarità effettiva.
Innanzitutto la bozza di decreto legislativo posta in pubblica consultazione estende gli obblighi, attualmente circoscritti ai trust, anche agli “istituti e soggetti giuridici affini stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana”.
Novità potrebbero poi essere introdotte anche con riferimento ai soggetti autorizzati ad accedere ai dati.
L’attuale formulazione della norma, infatti, con specifico riferimento ai trust, prevede che l’accesso alle informazioni relative alla titolarità effettiva dei trust sia consentito:
a) alle autorità (Ministero dell’economia e delle finanze, Autorità di vigilanza di settore, Unità di informazione finanziaria per l’Italia, Direzione investigativa antimafia, Guardia di finanza) e alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, senza alcuna restrizione;
b) all’autorità giudiziaria nell’esercizio delle attribuzioni istituzionali;
c) alle autorità preposte al contrasto dell’evasione fiscale, secondo modalità di accesso idonee a garantire il perseguimento di tale finalità, stabilite in apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;
d) ai soggetti obbligati, a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell’adeguata verifica, previo accreditamento e dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all’articolo 18 L. 580/1993.
Nella bozza di decreto legislativo posta in pubblica consultazione viene poi introdotto un ulteriore punto (lett. d bis) con il quale si estende la possibilità di consultazione del registro anche ai soggetti privati. Si trascrive, di seguito, l’integrale formulazione della citata lettera: “d-bis) dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, nei casi in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere un interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, qualora abbiano evidenze concrete e documentate della non corrispondenza tra titolarità effettiva e titolarità legale. L’interesse deve essere diretto, concreto ed attuale e, nel caso di enti rappresentativi di interessi diffusi, non deve coincidere con l’interesse di singoli appartenenti alla categoria rappresentata. L’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva è escluso qualora le informazioni riguardino persone incapaci o minori d’età ovvero qualora l’accesso esponga il titolare effettivo al rischio di gravi reati contro la persona o il patrimonio”.
Novità sono poi state introdotte con riferimento a quanto il previsto decreto del Ministero dell’economia e delle finanze (che, lo si ricorda, doveva già essere stato emanato) dovrà disporre.
In aggiunta a quanto il D.Lgs 90 /2017 ha riservato alle previsioni del richiamato decreto (dati da comunicare, modalità con le quali i dati saranno resi accessibili, modalità di consultazione, ecc.), la bozza pubblicata per la consultazione prevede che siano disciplinati i seguenti punti:
“e-bis) le modalità attraverso cui i soggetti obbligati segnalano al Registro le eventuali incongruenze rilevate tra le informazioni relative alla titolarità effettiva, consultabili nel predetto Registro e le informazioni, relative alla titolarità effettiva, acquisite dai predetti soggetti nello svolgimento delle attività finalizzate all’adeguata verifica della clientela ed i conseguenti correttivi;
e-ter) le modalità di dialogo con la piattaforma centrale europea istituita dall’articolo 22, paragrafo 1, della Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, al fine di garantire l’interconnessione tra le sezioni del Registro di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo e i registri centrali istituiti presso gli Stati membri per la conservazione delle informazioni e dei dati sulla titolarità effettiva di enti giuridici e trust.”
Si può quindi ritenere che, con ogni probabilità, sarà introdotto uno specifico obbligo, in capo ai soggetti obbligati (tra i quali, come noto, figurano anche i professionisti) di trasmettere le eventuali incongruenze tra i dati presenti nel registro (che, quindi, dovranno essere evidentemente verificati) e quelli desunti a seguito delle loro attività nell’ambito degli obblighi di adeguata verifica della clientela.
Invero, tale previsione si lega ad un’altra modifica che la bozza di decreto riserva all’articolo 21, comma 7, D.Lgs. 231/2007, con la quale si prevede quanto segue: “La consultazione dei registri di cui al presente articolo, di cui i soggetti obbligati sono tenuti a conservare estratto, non esonera i medesimi dal valutare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell’esercizio della loro attività e dall’adottare misure adeguate al rischio medesimo.”
Desta interesse l’inciso “di cui i soggetti obbligati sono tenuti a conservare estratto”, non presente nell’attuale formulazione della norma, dal quale ne discende un probabile, futuro, obbligo, in capo ai professionisti, di interrogare il registro nell’ambito dell’assolvimento delle attività di adeguata verifica della clientela. Si potrebbe ritenere, abbastanza pacificamente, che questo ulteriore adempimento debba essere rispettato entro i termini attualmente previsti dalla normativa per gli obblighi di identificazione e verifica dell’identità del titolare effettivo, ovvero prima dell’instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell’incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale ovvero prima dell’esecuzione dell’operazione occasionale.
Tale ulteriore onere deve essere inoltre letto unitamente al previsto obbligo di pagamento dei diritti di segreteria di cui all’articolo 18 L. 580/1993.