Antiriciclaggio: il Titolare Effettivo ieri, oggi e domani
di Andrea OnoriIl titolare effettivo è sicuramente uno degli aspetti fondamentali della normativa antiriciclaggio.
L’individuazione del «beneficial owner» è importante a tal punto che, nel caso in cui un soggetto obbligato si trovi nell’impossibilità di individuarlo, il medesimo deve astenersi dall’effettuare la prestazione.
La comunicazione al Registro delle Imprese della propria titolarità effettiva da parte dei soggetti obbligati è alla base degli adempimenti previsti dalla norma.
Con buona pace di tutti gli addetti ai lavori, le problematiche maggiori relative a questa figura sono la sua individuazione e gli adempimenti a lui connessi, nello specifico, la Comunicazione al Registro delle Imprese.
Il Titolare Effettivo: oggi
In merito ad uno degli adempimenti AML più controversi dell’ultimo anno … la Comunicazione dei Titolari Effettivi …, finalmente, un indirizzo uniforme!
In data 29.11.2024 Unioncamere ha fatto pervenire una nota a tutte le Camere di Commercio d’Italia, riportante il parere del Ministero delle Imprese e del Made in Italy n. 115836 del 28.11.2024, con la quale viene precisato che i provvedimenti del Consiglio di Stato del 15.10.2024 devono intendersi come una vera e propria sospensione dell’obbligo di comunicazione del titolare effettivo, oltre che dell’irrogazione delle sanzioni, delle verifiche a campione degli uffici sulle dichiarazioni rese e, soprattutto, dell’accesso ai dati a qualsiasi titolo.
Con la nota inviata ai Segretari Generali delle Camere di commercio, ai Conservatori degli Uffici del Registro delle Imprese, a InfoCamere, oltre che, ai ministeri del MIMITe dell’Economia, il Segretario Generale delle Camere di Commercio «richiede che le Camere di commercio adottino una linea uniforme e di continuità rispetto ai precedenti indirizzi».
Il Titolare Effettivo: ieri
L’individuazione della titolarità effettiva è sempre stata problematica, anche se la norma ha dedicato uno specifico articolo alla sua determinazione.
L’articolo 20, D.Lgs. 231/2007, elenca chiaramente quelli che sono i principi «tecnici» da seguire per l’individuazione.
Ripercorriamoli sinteticamente assieme.
Partiamo dal concetto primario che ne definisce la sostanza della sua determinazione, il criterio generale.
Il titolare effettivo chi è? È la persona fisica ovvero sono le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’Ente, ovvero il relativo controllo.
Ma come vengono definiti i criteri per l’attribuzione di tale proprietà diretta o indiretta, ovvero il relativo controllo?
Per dare una risposta sintetica, ma strutturata, concentriamo la nostra attenzione al caso in cui il «cliente», ovvero il soggetto per cui si deve determinare la titolarità effettiva sia una società di capitali.
La norma evidenzia come costituisca indicazione di:
- proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale detenuta da una persona fisica;
- proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
Nei casi in cui i precedenti due criteri di determinazione non consentissero l’individuazione in modo univoco del Titolare effettivo della società di capitali si dovrà necessariamente applicare il criterio del controllo, ovvero il titolare effettivo coinciderà con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo della stessa in forza:
- del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- del controllo di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria;
- dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante.
Sul criterio del controllo, nel tempo, la dottrina si è separata soprattutto sulla metodologia di individuazione dei metodi di conteggio delle catene partecipative societarie, da una parte coloro che applicano la quota del 25% più uno ad ogni livello di controllo e dall’altra coloro che applicano il criterio di demoltiplicazione.
Il Titolare Effettivo: domani
Su questo ultimo tema sono intervenuti nel tempo sia il MEF che la Banca d’Italia, da ultimo, con le FAQ emanate a «supporto» degli adempimenti connessi alla comunicazione della titolarità effettiva presso il registro delle Imprese.
Oggi, ma dal punto di vista della sua efficacia, domani, o meglio dopodomani (10.7.2027), è intervenuto anche il Regolamento Ue 2024/1624, conosciuto come «single rulebook», il quale all’articolo 52, rubricato «Titolarità effettiva attraverso una partecipazione» è intervenuto chiarendo e, di fatto, eliminando ogni dubbio interpretativo, sul modo di individuazione della proprietà indiretta: «La proprietà indiretta è calcolata moltiplicando le azioni o i diritti di voto o altre partecipazioni detenute dai soggetti intermedi nella catena di soggetti in cui il titolare effettivo detiene azioni o diritti di voto e sommando i risultati di tali diverse catene».
Pertanto, alla luce di quanto previsto nel Regolamento, già in vigore, ma i cui effetti saranno efficaci nel prossimo futuro, si ritiene opportuno un allineamento a tale metodologia di individuazione fin da oggi.
Il medesimo articolo continua evidenziando come «ai fini della valutazione dell’esistenza di una partecipazione nella società» si debba tenere «conto di tutte le partecipazioni azionarie a ogni livello di proprietà».
Lo stesso Regolamento UE interviene a chiarire alcuni aspetti relativi al criterio del controllo.
L’articolo 53, rubricato «Titolarità effettiva attraverso il controllo», definisce le modalità di esercizio del controllo stabilendo che esso è «esercitato attraverso una partecipazione o con altri mezzi», specificando, tra le altre, che:
- per «controllo del soggetto giuridico» si deve intendere «la possibilità di esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza significativa e di imporre decisioni pertinenti all’interno del soggetto giuridico»;
- per «controllo indiretto di un soggetto giuridico» si deve intendere «il controllo di soggetti giuridici intermedi nell’assetto proprietario o in varie catene dell’assetto proprietario, in cui il controllo diretto è individuato a ciascun livello della struttura»;
- per «controllo attraverso una partecipazione nella società» si deve intendere «la proprietà diretta o indiretta del 50 % più uno delle azioni o dei diritti di voto o di altra partecipazione nella società».
Oltre che il controllo del soggetto giuridico con altri mezzi comprende la possibilità di esercitare:
- nel caso di una società, la maggioranza dei diritti di voto nella società, sia essa condivisa o meno da persone che agiscono di concerto;
- il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del comitato o dell’organo di amministrazione, direzione o vigilanza, o di funzionari analoghi del soggetto giuridico;
- i pertinenti diritti di veto o di decisione connessi alla quota della società;
- le decisioni riguardanti la distribuzione degli utili del soggetto giuridico o che comportano una movimentazione patrimoniale nel soggetto giuridico;
- gli accordi formali o informali con i proprietari, i soci o i soggetti giuridici, disposizioni dello statuto, accordi di partenariato, accordi di sindacato o documenti o accordi equivalenti, a seconda delle caratteristiche specifiche del soggetto giuridico, nonché modalità di voto;
- i rapporti tra familiari;
- il ricorso ad accordi formali o informali di nomina fiduciaria.
Anche per questo ultimo caso, determinazione del controllo, si evidenzia come si ritenga opportuno, sin da ora, un avvicinamento a tali criteri.