Antiriciclaggio: pubblicate le Linee guida del Cndcec
di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365Nella giornata di ieri, 23 maggio, sono state pubblicate sul sito internet del Cndcec le nuove Linee guida antiriciclaggio, aggiornate a seguito delle novità introdotte con il D.Lgs. 90/2017 e con le conseguenti regole tecniche.
Giova preliminarmente ricordare che, mentre le regole tecniche sono vincolanti per i professionisti, le Linee guida sono un mero ausilio per gli stessi, proponendosi quale valido strumento per fornire risposte a questioni non ancora oggetto di chiarimenti ufficiali da parte delle Autorità.
Una delle questioni oggetto di analisi, ad esempio, è stata la decorrenza dei nuovi obblighi di autovalutazione del rischio.
Come noto le regole tecniche si sono soffermate sul nuovo obbligo, in capo ai professionisti, di valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo connesso alla propria attività professionale (c.d. “autovalutazione del rischio”): tale valutazione assume estrema rilevanza, posto che, all’esito della stessa, possono essere individuate le misure per la gestione e la mitigazione del rischio.
Le suddette regole tecniche, ad oggi, non sono però ancora vincolanti per i professionisti, potendo i soggetti obbligati beneficiare di un periodo di sei mesi dalla data di pubblicazione delle stesse entro il quale il Cndcec promuoverà specifica attività di formazione.
Sul punto, tuttavia, le Linee guida intervengono precisando che, “la prima autovalutazione del rischio dovrà essere predisposta successivamente alla pubblicazione della analisi nazionale del rischio attualmente in corso di predisposizione da parte del Comitato di Sicurezza Finanziaria”. I nuovi obblighi di autovalutazione non scatteranno, quindi, alla data in cui le regole tecniche acquisteranno vincolatività, essendo necessario attendere la pubblicazione della suddetta analisi nazionale del rischio.
A tal proposito vengono inoltre richiamate le previsioni di cui al Provvedimento della Banca d’Italia del 26.03.2019, in forza delle quali l’obbligo di autovalutazione è previsto a partire dal 1° gennaio 2020; i dati risultanti dall’esercizio di autovalutazione, con riferimento all’anno 2019, dovranno essere pertanto trasmessi entro il 30 aprile 2020.
Si ritiene di conseguenza possibile un’estensione delle previsioni appena esposte agli altri soggetti obbligati, tra i quali figurano, ovviamente, anche i professionisti.
Inoltre, si ritiene che, se l’analisi nazionale del rischio non dovesse essere pubblicata entro quest’anno, “l’autovalutazione dovrà essere effettuata nei 120 giorni successivi all’emanazione dell’analisi nazionale”.
Si precisa, comunque, che, al contrario di quanto sopra esposto con riferimento agli intermediari finanziari, per i professionisti non opera alcun obbligo di trasmissione dei dati risultanti dal processo di autovalutazione. I documenti, infatti, devono essere conservati dai professionisti e devono essere tenuti a disposizione degli organismi di autoregolamentazione e delle Autorità individuate dall’articolo 21, comma 2, lett. a), D.Lgs. 231/2007 (ovvero il Mef, la Uif, la Direzione investigativa antimafia e la Guardia di finanza).
Il mancato rispetto degli obblighi di autovalutazione non comporta l’applicazione di specifiche sanzioni; tuttavia, come sottolineato anche nelle Linee guida, la mancata redazione del documento di autovalutazione può incidere sulla misura della sanzione prevista dall’articolo 67, comma 1, lett. g), D.Lgs. 231/2007.
Giova infatti ricordare che, in ossequio al quest’ultima disposizione “Nell’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni accessorie, previste nel presente Titolo, il Ministero dell’economia e delle finanze e le autorità di vigilanza di settore, per i profili di rispettiva competenza, considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia una persona fisica o giuridica: … g) l’adozione di adeguate procedure di valutazione e mitigazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, commisurate alla natura dell’attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati”.
Le Linee guida, tuttavia, non si soffermano soltanto sul nuovo obbligo di autovalutazione del rischio, fornendo importanti precisazioni anche con riferimento agli altri adempimenti previsti nell’ambito della disciplina antiriciclaggio.
A tal proposito, merita di essere richiamata l’attenzione sui chiarimenti forniti con riferimento agli obblighi di conservazione.
Come noto, l’articolo 31, comma 2, D.Lgs. 231/2007 impone ai soggetti obbligati di conservare “copia dei documenti acquisiti in occasione dell’adeguata verifica della clientela e l’originale ovvero copia avente efficacia probatoria ai sensi della normativa vigente, delle scritture e registrazioni inerenti le operazioni”.
Dubbi potrebbero sorgere, quindi, soprattutto con riferimento all’individuazione delle “scritture” e delle “registrazioni” delle quali si rende necessario conservare gli originali.
Sul punto le Linee guida precisano che il suddetto obbligo “opera esclusivamente nelle ipotesi marginali in cui si verifichi una vera e propria “interposizione” del soggetto obbligato e quindi quest’ultimo agisca quale mero mandatario del cliente, con o senza rappresentanza”.
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