3 Marzo 2018

Appello incidentale tardivo: “nesso di consequenzialità” invalicabile

di Francesco Rizzi
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Tanto nel processo civile quanto in quello tributario, qualora la soccombenza in primo grado sia “ripartita” tra le parti (e cioè per ciascuna di esse vi siano uno o più motivi esplicitamente rigettati dal giudice, anche se solamente in relazione alla richiesta di ristoro delle spese del giudizio), entrambe le parti potrebbero avere interesse a impugnare la sentenza, presentando appello allo scopo di sottoporre al riesame del giudice di seconde cure i capi della sentenza in cui risultano soccombenti.

In tale contesto si definisce “incidentale” l’impugnazione che si innesta successivamente a un gravame già proposto dall’altra parte.

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La conciliazione giudiziale e l’appello
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